Visite fiscali in caso di assenze per malattia. Ecco la Circolare della D.G.P.M.

La Direzione Generale del Personale Militare, ha diramato la circolare che dispone le linee guida da adottare in caso di malattia di un dipendente della Forza Armata.

Restano esclusi dal controllo della visita fiscale:

i militari che abbiano apposita certificazione sanitaria  rilasciata dagli Organi Sanitari Militari;
i militari assenti per ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio).

Il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali al Comando/Ente l’opportunità di visitare personalmente il militare.
L’esito della visita fiscale sarà consultabile dall’Ente attraverso il medesimo sito dell’INPS.↓


Proponiamo di seguito un breve sunto della circolare in oggetto:

Il comma 2-bis dell’art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal Decreto Legislativo 27 maggio 2017, n. 75 (c.d. Riforma Madia), ha trasferito in via esclusiva all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la competenza ad effettuare le visite mediche di controllo sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, con oneri a suo carico come chiarito dal medesimo Istituto nel recente messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019.
b. I criteri di svolgimento di tali visite sono stati definiti dal Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, mentre le modalità operative sono contenute in vari messaggi dell’INPS, pubblicati sul sito dell’Istituto.

c. Si precisa che le suddette modalità applicative potranno essere integralmente recepite e attuate nei confronti del personale militare soltanto a conclusione del progetto, già avviato, per la realizzazione in ambito Difesa della trasmissione telematica dei certificati medici.
Nelle more della conclusione di tali lavori, nel richiamare il rispetto delle disposizioni relative alle modalità di invio del doppio certificato impartite dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare con la circolare n. M_D SSMD REG2016 0099834 del 13 luglio 2016, si forniscono le prime indicazioni operative per la gestione delle visite fiscali da parte degli Enti/Comandi.

RICHIESTA DELLA VISITA FISCALE
a. La visita fiscale è richiesta mediante il canale telematico messo a disposizione dall’INPS, salvo i casi in cui, per tale finalità, il Comando/Ente intenda avvalersi degli Ufficiali medici, secondo le disposizioni impartite da ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri.
Ai fini dell’utilizzo del servizio, è innanzitutto necessario che gli Enti/Comandi provvedano ad abilitare (se non già provveduto) il personale incaricato a svolgere tali operazioni, presentando a mezzo PEC alla struttura INPS territorialmente competente i seguenti documenti:
 modulo di richiesta (fac-simile in Allegato B), compilato e sottoscritto dal Comandante di Corpo, con allegati copia del documento di identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale, di cui al successivo alinea;↓





modulo di richiesta individuale (fac-simile in Allegato C), compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Le modalità di esecuzione di tale adempimento, nonché i suddetti moduli (questi ultimi possono anche essere scaricati o compilati in rete), sono consultabili sul sito INPS, seguendo il percorso: Tutti i servizi, R, Richiesta di visite mediche di controllo (Scheda prestazione), Come funziona. Per visualizzare e/o scaricare la circolare integrale, clicca QUI




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