Uranio: Ministero Difesa non paga e il Tar nomina commissario per gli adempimenti del caso

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Il ministero della Difesa non ottempera alla sentenza della Corte d’appello di Firenze che gli impone di pagare un risarcimento di circa 900mila euro alla vedova di P.C., parà del Tuscania morto il 19 novembre del 2000 per un tumore manifestatosi al rientro della sua ultima missione militare in Bosnia.

Ed il Tar della Toscana, con una sentenza pubblicata ieri, nomina un commissario ad acta per far eseguire il pagamento.

“È senza dubbio la prima volta da quando esplode il caso uranio e forse nella storia della Repubblica – commenta Domenico Leggiero, dell’Osservatorio Militare – che un ministro della Difesa venga commissariato perché non ottempera alle sentenza di un Tribunale della Repubblica. Fatto grave, anzi gravissimo, visto che la sentenza in questione riguarda una vedova ed un’orfana di un Maresciallo dei Carabinieri del Tuscania”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Pacini in Firenze, via XXIV Maggio n. 3;
contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’ottemperanza

della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, della Corte di Appello di Firenze – Sezione Seconda Civile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le attuali ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, con la quale la Corte di Appello di Firenze, riunendo i due appelli proposti dalle ricorrenti e dal Ministero della Difesa, ha condannato lo stesso Ministero al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito al decesso del loro congiunto, M.A.s.UPS dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS-(avvenuto in data 19.11.2000) a causa della malattia mortale “-OMISSIS-”, contratta a seguito del servizio prestato nelle missioni internazionali di pace in-OMISSIS-(dal 05.10.1983 al 25.02.1984), in -OMISSIS- (dal 16.05.1993 al 10.12.1993), in -OMISSIS-(dal 30.12.1996 al 3.03.1997), in-OMISSIS-(dal 20.04.1997 al 10.08.1997) e, nuovamente, in -OMISSIS-(dal 2.04.1998 al 14.02.2000), alle quali aveva preso parte in qualità di Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri – alle dipendenze del Ministero della Difesa;

In particolare la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza sopra citata, ha disposto:

1) in parziale accoglimento dell’appello del Ministero della Difesa ha rideterminato in Euro 331.920 per ciascuno la minor somma dovuta dal Ministero a favore di-OMISSIS-a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sulle somme previamente devalutate al dì del decesso di -OMISSIS-(19.11.2000) e poi via via rivalutate anno per anno fino alla presente sentenza, il tutto previa detrazione – per ognuna delle somme riconosciute a tale titolo – dell’importo di Euro 101.820 per ciascuno, a sua volta incrementato degli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino alle presente sentenza e oltre interesse legali successivi e fino al saldo;

2) ha rigettato nel resto l’appello del Ministero della Difesa;

3) ha rigettato anche l’appello incidentale di -OMISSIS-;

4) ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, quindi, ha confermato il risarcimento del danno patrimoniale jure proprio per un importo complessivo pari ad Euro 66.600,00 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso di -OMISSIS-(19.11.2000) fino all’effettivo soddisfo;

5) ha compensato per 1/3 le spese del doppio grado;

6) ha condannato il Ministero della Difesa al rimborso dei restanti 2/3 delle spese processuali del doppio grado in favore di-OMISSIS-liquidate per l’intero, quanto al primo grado, nella stessa misura indicata dal primo Giudice e per l’intero quanto al presente grado in Euro 17.628,00 oltre 15% per rimborso forfetario e oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione delle spese a favore dell’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA dichiaratosi antistatario.

Detta sentenza è stata notificata il 6 novembre 2018 e avverso la medesima non è stato proposto ricorso in Cassazione e, pertanto, ad oggi la stessa risulta ormai passata in giudicato.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’ottemperanza del giudicato civile in relazione agli importi sopra precisati e aggiornati con gli ulteriori interessi nel frattempo maturati, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

Il Ministero della difesa si è costituito solo formalmente, depositando apposita documentazione.

Alla camera di consiglio del 10 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO


Il ricorso è fondato e va accolto.

Anche a seguito della produzione documentale del Ministero della Difesa, detta Amministrazione non è riuscita a dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme richieste, pagamento che è stato comunque contestato dagli attuali ricorrenti che hanno depositato una dichiarazione attestante la mancata acquisizione delle somme di cui si tratta.

Ne consegue che, non essendo stata fornita prova dell’intervenuta esecuzione della sentenza, il ricorso d’ottemperanza deve essere accolto, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (C.d.S., A.P., n. 2/2012; C.d.S., V, 24.8.10; Tar Veneto, III, n. 681/2014 e 346/2013) e va pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate nella sentenza di cui è chiesta l’esecuzione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento provvederà nei trenta giorni successivi, in veste di commissario ad acta, un dirigente dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, designato dal Direttore Generale preposto all’Ufficio stesso.

Le spese di giudizio sono liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille//00) per ciascun ricorrente oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Ministero della Difesa di dare integrale esecuzione a quanto disposto dalla Corte d’Appello di Firenze con il decreto in epigrafe, nei termini indicati in motivazione;

b) nomina, per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, un dirigente dell’Ufficio Centrale del Bilancio, designato dal Direttore generale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché provveda quale commissario ad acta, con facoltà di delega, agli adempimenti del caso, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull’attività svolta;

c) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille//00), oltre agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.




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