Trattamento economico del personale militare richiamato senza assegni – Disposizioni economiche





 A seguito di dubbi in materia sollevati dal Ministero della Difesa, è stato richiesto il parere del Ministero Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative che con la nota n. MA008 – A002 – 000011365, inviata con PEC del 17/11/2017, ha precisato che “il
quadro normativo esistente risulta essere sempre ricollegato al solo istituto del richiamo con assegno e che pertanto non appare fondata giuridicamente la possibilità di poter procedere al ricalcolo dell’indennità di buonuscita nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio “senza assegni”.

Considerato che l’Amministrazione presso cui presta servizio il richiamato non corrisponde a quest’ultimo alcun trattamento economico né sussiste alcun obbligo contributivo, essendo il richiamo senza oneri, il relativo periodo non è valutabile ai fini della buonuscita.

 Di seguito vi proponiamo in anteprima  la comunicazione integrale della Direzione Generale della Previdenza Militare.In calce all’ articolo , tramite apposito link , potrete invece visualizzare ed eventualmente scaricare tutte le disposizioni vigenti:

Con la nota in riferimento, codesto Comando ha chiesto alla Scrivente di voler far conoscere se “deve o meno essere ricompresa ai fini dell’istituto del c.d. ‘tetto retributivo’, in aggiunta al trattamento economico connesso ad un richiamo dal congedo e al trattamento previdenziale di ausiliaria, anche la pensione privilegiata di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973”.

Al riguardo si premette in termini generali, che, come è noto, i trattamenti di privilegio già scontano il regime di cui all’art. 72, comma 2, della legge 388/2000 del cumulo parziale nella misura del 50% in presenza di redditi derivanti da lavoro dipendente.

Tuttavia, i trattamenti della specie sono esclusi da detto regime in quanto riguardano personale militare cessato per limiti di età e/o con anzianità contributive superiori ai 40 anni.
Ciò posto, spiace dover confermare la natura reddituale delle pensioni privilegiate
ordinarie liquidate nella misura della pensione normale aumentata del decimo, ai sensi dell’art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 1092/1973 e soggette a tassazione IRPEF, al contrario di quelle tabellari – di cui al successivo comma 5 del sopra citato art. 67, destinate al personale di leva e la cui natura risarcitoria è confermata dall’esenzione Irpef al pari di quelle di guerra cui sono assimilate –
nonchè dei trattamenti diretti e di reversibilità per le vittime del terrorismo, del dovere e loro superstiti e dei correlati assegni vitalizi, anch’essi non decurtabili ad ogni effetto di legge ed esenti da Irpef.



Per quanto precede, si ha il fondato convincimento che gli assegni privilegiati d’ausiliaria, comprensivi dell’indennità – che ad essi accede quale unico trattamento di quiescenza della peculiare posizione del congedo che qui occupa -, al netto del contributo di solidarietà, concorrono  al previsto tetto retributivo onnicomprensivo dei 240.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 489, della legge n. 147/2013, fermo restando l’obbligo di autocertificazione gravante sugli interessati.




Per visualizzare e/o scaricare le disposizioni vigenti,  clicca QUI

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