TAR: su Missioni Active Endeavour e Enduring Freedom stesso trattamento di missione





Pubblichiamo integralmente la sentenza del Tar Lazio dello scoro 18 ottobre 2018  con la quale viene riconosciuta a molti militari della Marina la corresponsione dell’indennità non percepita durante la missione Active Endeavour:

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 9 giugno 2008, gli odierni esponenti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”, con la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi legali.

I ricorrenti – in qualità di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati della Marina Militare – rappresentano di aver prestato servizio nella missione internazionale “Active Endeavour” dal 1 aprile 2003 al 31 dicembre 2006. Specificano gli odierni esponenti che inizialmente era prevista l’erogazione di una indennità di missione – di cui al decreto regio n. 942 del 3 giugno 1926 – esclusivamente in favore del personale partecipante alla “Enduring Freedom”, operazione internazionale collegata alla Active Endeavour. Successivamente, la legge 11 agosto 2003, n. 231 aveva disposto l’erogazione di una indennità di missione nella misura del 98 per cento anche a favore degli odierni esponenti, a partire dal 1 luglio 2003 sino al 31 dicembre 2006.



Nonostante quanto sopra, mentre il personale militare della missione “Enduring Freedom” percepiva la indennità in questione, ai ricorrenti, partecipanti all’operazione “Active Endeavour”, svoltasi nel mar Mediterraneo, tale emolumento non veniva corrisposto.

2. Gli odierni esponenti si gravano con il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

I. Violazione, errata e falsa applicazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 231/2003, legge n. 68/2004, legge n. 208/2004, legge n. 39/2005, legge n. 157/2005, legge n. 51/2006, legge n. 247/2006; eccesso di potere; violazione del principio di uguaglianza; violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, disparità di trattamento.

II. Violazione, errata e falsa applicazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 231/2003, legge n. 68/2004, legge n. 208/2004, legge n. 39/2005, legge n. 157/2005, legge n. 51/2006, legge n. 247/2006; eccesso di potere; travisamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti lamentano un trattamento diverso e sperequativo rispetto a quello riservato ai colleghi partecipanti all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926. Agli odierni esponenti appare, pertanto, manifestatamente ingiusta la mancata corresponsione di tale beneficio economico, posto che l’attività svolta in missione dai deducenti è strettamente collegata a quella relativa alla Enduring Freedom. Risulta, dunque, palese l’ingiustizia e la manifesta illogicità di un trattamento diverso.

In data 30 agosto 2018 si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, la quale ha provveduto a depositare una relazione in data 14 settembre 2018, precisando che al personale partecipante alla operazione “Active Endeavour” non spettava l’indennità di cui al decreto regio n. 941 del 1926 bensì la diversa indennità sostitutiva di cui all’art. 3 della Legge 86/2001, comma 1 e comma 5. L’Amministrazione della Difesa ha rappresentato, inoltre, che il riconoscimento dell’indennità di missione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 231 era stata prevista in relazione ad altri interventi, in una area di conflitto diversa da quella in cui avevano operato i partecipanti alla missione Active Endeavour.

3. Alla pubblica udienza del 21 settembre 2018 il legale difensore di parte ricorrente ha chiesto lo stralcio della documentazione depositata dall’Amministrazione in data 14 settembre 2018 in ragione della tardività del deposito; il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dispone lo stralcio delle evidenze documentali depositate dall’Amministrazione intimata in data 14 settembre 2018, per la rilevata tardività del deposito medesimo rispetto ai termini previsti all’art. 73, comma 1, c.p.a.

2. Con il ricorso in epigrafe, gli odierni esponenti lamentano di aver subito un trattamento economico diverso rispetto a quello riservato al personale partecipante all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926. I ricorrenti affermano il proprio diritto al beneficio invocato, ritenendo che l’attività dagli stessi svolta rientri pacificamente tra quelle operanti fuori dal territorio nazionale e le condizioni siano state parimenti gravose di quelle vissute dagli equipaggi partecipanti all’operazione Enduring Freedom.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.1 Prima di esaminare il merito della controversia, occorre individuare la fonte normativa che disciplina il trattamento economico del personale ivi impiegato.

3.2 A tal fine, è d’uopo richiamare la legge n. 231 del 11 agosto 2003, relativa al “Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali”, la quale ha disposto all’art. 1, comma 3 che “È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata”. Quanto alla corresponsione dell’indennità di missione, l’art. 7 della stessa legge richiama quanto stabilito dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 per il trattamento di missione del personale inviato all’estero nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali, specificando che la misura dell’indennità deve essere calcolata sul trattamento economico all’estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3.3 Quanto alla legge n. 86 del 2001, richiamata dall’Amministrazione a sostegno della propria difesa, essa prevede specifici compensi per il personale delle Forze armate in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro. In particolare, l’art. 3 comma 1 dispone che “il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore”; quanto al trattamento economico, il comma 5 del medesimo articolo prevede che ad essi è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al d.lgs. del 12 maggio 1995, n. 195.

4. Tanto premesso, si deve verificare quale sia la disciplina da applicare nel caso in esame. La Sezione ha già chiarito in precedenti decisioni che il trattamento economico spettante ai militari impiegati all’estero per l’espletamento di operazioni di pace e di missioni condotte da organizzazioni internazionali è quello previsto dagli specifici provvedimenti normativi che autorizzano la partecipazione a tali interventi. In tale ottica è stato precisato che detto trattamento può essere di volta in volta diversamente regolato a seconda delle diverse aree d’impiego e del diverso momento in cui viene effettuata la missione (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 28 febbraio 2014, n. 2414; 25 maggio 2011, n. 4661). È stato altresì affermato, a quest’ultimo riguardo, che si deve riconoscere al legislatore un’ampia discrezionalità nel determinare in diversa misura i trattamenti economici complementari con riguardo alla specificità delle singole missioni, oltre che della diversa disponibilità finanziaria da impegnare nelle diverse operazioni.

4.1 Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si evince che la legge n. 231 del 2003 costituisce la disciplina di riferimento, applicabile ai ricorrenti che hanno prestato servizio all’operazione internazionale Active Endeavour.

In primo luogo, dall’art. 7, comma 1, della legge sopra richiamata emerge chiaramente che al personale partecipante all’operazione internazionale Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour debba essere corrisposta per tutta la durata del periodo – nel caso di specie, dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2006 – l’indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926 nella misura del 98 per cento. Non si rileva, pertanto, alcun criterio discretivo diretto a favorire le attività svolte dal personale impegnato nella Enduring Freedom rispetto a quelle dei militari partecipanti alla missione Active Endeavour, considerato altresì lo stretto grado di coordinazione tra le due operazioni.

Inoltre, con riguardo al comma 2 della medesima disposizione, va precisato che il legislatore non ha voluto limitare la corresponsione della suddetta indennità alle sole operazioni svoltesi nei territori di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; al contrario, il legislatore ha individuato un mero parametro per il computo della indennità da corrispondere ai partecipanti all’operazione Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour. Pertanto, il fatto che l’area di intervento della missione svolta dai ricorrenti sia circoscritta alle coste mediterranee e non sia estesa ai territori indicati dall’art. 7 comma 2 non costituisce un fattore di ostacolo alla corresponsione della indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926.

Infine, quanto alla indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo di cui all’art. 3 della legge n. 86 del 2001, il Collegio rileva che essa non rappresenta la fonte normativa che disciplina il trattamento economico del personale impiegato nella missione Active Endeavour. Essa costituisce una maggiorazione stipendiale per lo svolgimento di operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego oltre il normale orario di lavoro, ma non esclude l’indennità di missione di cui all’art. 7 della legge n. 231 del 2003.

4.2 Per le suesposte ragioni il ricorso è meritevole di positiva considerazione e va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 7 della legge n. 231 del 2003. Sono salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione intimata.

5. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– dispone lo stralcio delle evidenze documentali depositate dall’Amministrazione intimata in data 14 settembre 2018;

– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

– compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

 




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