Riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento). Modifica delle disposizioni vigenti

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1. I riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento), previsti dagli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stati disciplinati da questa Direzione Generale con il compendio a seguito a., come successivamente modificato dalla circolare a seguito b..
2. L’istituto in esame è stato oggetto negli ultimi anni di un contrasto  giurisprudenziale relativamente alla concessione dei riposi giornalieri al lavoratore padre nel caso di madre casalinga.
Con sentenza n. 4993/2017, il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto i dubbi interpretativi, affermando, in sostanza, che al padre non spetta il beneficio nel caso di madre casalinga, in quanto la presenza domestica di quest’ultima rende possibile l’attenzione ai bisogni del neonato;
l’Alto Consesso ha, comunque, riconosciuto al padre la possibilità di fruirne in casi eccezionali e cioè quando la madre casalinga non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni. Continua ↓

3. Sono state, pertanto, apportate le dovute modifiche al:
 paragrafo 7 del Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari (Allegato B alla presente circolare);
 a pagina 17 dell’allegato B dello Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi (Allegato C alla presente circolare).
4. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare,  consultabile, tra l’altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti. Per scaricare la circolare ed i relativi allegati, vai a pagina 2 oppure clicca QUI

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