Riavvicinamento tra padre militare e figlio vietabile solo in casi eccezionali

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Tutela della maternità e paternità.

CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE, ART. 1493 E SS.

Sulla Tutela della maternità e paternità pubblichiamo una recente sentenza del TAR di MILANO. Il Fatto riguarda la vicenda di un Militare della Guardia di Finanza . Al ricorrente  era stata negata l’istanza di assegnazione temporanea .  L’uomo, divenuto papà, contestava la decisione del Comando  Generale della Guardia di Finanza di bocciare la richiesta di assegnazione temporanea a sede vicina alla città di residenza di moglie e figlio. Il rigetto – secondo i legali del ricorrente,  lede gli interessi del minore. A difettare, poi, una motivazione ben strutturata.

 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2017, proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pandolfi,Mariapaola Marro, con domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. N. 0064379/2017 del 28/2/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza di diniego di trasferimento temporaneo; Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto le ragioni ostative indicate dall’amministrazione concernono esigenze organizzative di carattere generale (che appaiono in contrasto con la nota 8593 del 12/1/2017 del comandante generale avente ad oggetto “Disposizione in tema di piano nazionale degli impieghi 2017) mentre l’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001 come modificato dall’articolo 14, comma 7°, della legge 7 agosto 2015 n. 124 prevede che il dissenso sia motivato limitatamente a casi o esigenze eccezionali che non sono sussistenti nel caso in esame;
Considerato che sussiste un pregiudizio grave irreparabile tenuto conto dell’età del minore;
Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare per l’effetto ordina all’amministrazione di disporre, entro 30 giorni, l’assegnazione  temporanea del ricorrente presso la sede di Roma richiesta dal
ricorrente e fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica di marzo 2018, ore di rito.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2000 (duemila), oltre oneri accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio
2017 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente,Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE Ugo Di Benedetto

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