PM – 8: in attesa della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato dichiara un ricorso inammissibile

Il Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, presentato da un congruo numero di militari appartenente all’Arma dei Carabinieri, tutti reinquadrati nel grado di Maresciallo Maggiore in applicazione delle disposizioni recate dal succitato d. lgs. 95/2017.

Tutti i ricorrenti denunciano l’ incostituzionalità delle norme che hanno disposto l’istituzione del nuovo grado apicale di Luogotenente, con conseguente sottrazione del grado apicale agli ex M.A.s.U.P.S con anzianità inferiore a otto anni, i quali, per effetto del riordino, hanno conseguito la qualifica di Maresciallo maggiore.Il Codacons ha altresì depositato memoria difensiva.

Il parere del Consiglio di Stato è negativo. Vi porponiamo di seguito la sentenza integrale:

 I ricorrenti sono militari in forza all’Arma dei Carabinieri, per lo più inquadrati – prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – come Marescialli Aiutanti sostituti di pubblica sicurezza (d’ora in poi: M.A.s.U.P.S.), ovverosia nel grado apicale del ruolo degli ispettori.

2.) Con il ricorso in oggetto, impugnano – unitamente agli atti conseguenziali adottati dall’Amministrazione – il provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789, datato 7 luglio 2017, che li ha reinquadrati nel grado di Maresciallo Maggiore in applicazione delle disposizioni recate dal succitato d. lgs. 95/2017 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)”.

3.) Per meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dai ricorrenti, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d. lgs. n. 95/2017, il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro livelli gerarchici ed una qualifica (luogotenente), che non costituiva un grado gerarchico).

In sostanza, quindi, gli ispettori erano inquadrati nei gradi di Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; a quest’ultimi poteva inoltre essere conferita la “qualifica” di luogotenente.

L’attuale sistema prevede, invece, i gradi di Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo maggiore e Luogotenente, con relativa possibilità di attribuzione della “qualifica” di carica speciale.

In buona sostanza si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica.

Il grado di M.A.s.U.P.S. è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di Maresciallo maggiore e di Luogotenente.

4.) In estrema sintesi, i ricorrenti denunciano l’illegittimità riflessa dei provvedimenti de quibus, in virtù dell’asserita incostituzionalità delle norme che hanno disposto l’istituzione del nuovo grado apicale di Luogotenente, con conseguente sottrazione del grado apicale agli ex M.A.s.U.P.S con anzianità inferiore a otto anni, i quali, per effetto del riordino, hanno conseguito la qualifica di Maresciallo maggiore.

5.) Con un unico articolato ed articolato motivo di ricorso, chiedono, previo accoglimento dell’istanza cautelare ed eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, l’annullamento o la disapplicazione dei provvedimenti gravati in quanto adottati in violazione degli artt. 3, 35, 26, 76, 97 e 117 Cost.; art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU; artt. 15 e 21 della Carta di Nizza e dei principii di non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, nonché viziati da eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta.

6.) Ha spiegato intervento volontario, ai sensi degli artt. 105, comma 2, c.p.c. e 50 c.p.a., il Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di tutela dell’Ambiente dei diritti degli Utenti e dei Consumatori (d’ora in avanti: Codacons), il quale ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Il Codacons ha altresì depositato memoria difensiva del 14 marzo 2018.

6.1.) Il Ministero propende, nella citata relazione, per l’inammissibilità, o, comunque, per l’infondatezza del ricorso.

6.2.) In punto di rito, viene preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del Codacons ai fini del presente atto di intervento volontario.

6.3.) Rileverebbe inoltre l’inammissibilità del ricorso collettivo in virtù della disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti, dal momento che talune posizioni risulterebbero addirittura estranee all’impugnazione proposta.

Per tale ragione, ad avviso del Ministero riferente, il ricorso sarebbe inammissibile in virtù della rilevata eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti.

6.4.) Infine, il ricorso sarebbe inammissibile per mancata prova della notifica nei termini di legge ad almeno un controinteressato e non sussisterebbero, nondimeno, i presupposti per l’ammissibilità della richiesta integrazione del contraddittorio mediante notifica per mezzo di pubblici proclami.

7.) Quest’ultima eccezione è fondata ed assorbente.

7.1) Premesso che non appare dubbia la configurabilità di soggetti controinteressati all’accoglimento del ricorso de quo ( da individuarsi, secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti, nei loro colleghi inquadrati nel nuovo grado superiore, apicale), va rilevato come dall’esame degli atti di causa non risulti la prova del perfezionamento della notifica ai controinteressati intimati, peraltro solo asseritamente tali, non essendo stata comprovata la loro effettiva qualità, rispetto al ricorso stesso, di soggetti titolari di un interesse legittimo «uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente – messa in forse dal ricorso avversario – fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa» (ex plurimis, di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 31/10/2017, n. 5038).

Sotto il primo profilo, occorre rilevare che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il ricorso non risulta ammissibile in caso di omesso deposito dell’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuta ricezione da parte del destinatario della notifica (Cassazione civile, Sez. VI, 07 maggio 2018, n. 10849; Cassazione civile, Sez. trib., 31 ottobre, n. 25912; Cassazione civile, Sez. lav., 03 ottobre 2017 n. 23060; Consiglio di Stato, Sez. VI, 02 maggio 2016, n. 1678); nel caso di specie, peraltro, non risulta comprovata nemmeno la stessa spedizione della raccomandata postale effettuata dall’avvocato a ciò debitamente autorizzato, non essendo stata depositata la ricevuta di accettazione della raccomandata stessa da parte dell’Ufficio Postale, atta ad individuare altresì la data stessa di spedizione.

A ciò si aggiunga che l’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 dispone che, nel termine di cui al comma 1, “il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione …”.

Detta prova, come s’è detto, non risulta nel caso all’esame, “presentata”, neppure oltre il termine di legge; adempimento, che, ove comunque effettuato entro il termine del passaggio in decisione del ricorso per la pronuncia sul parere di competenza di questo Consiglio, sarebbe valso a rendere il ricorso invero ammissibile ( pur a condizione che risultasse in ogni caso rispettato il termine per la proposizione ).

Per mera completezza va ricordato che, se è vero che nel processo amministrativo la notificazione del ricorso si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la mancata prova del successivo perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario controinteressato con il materiale ricevimento del plico da parte di quest’ultimo (rilevante in quella sede anche ai fini dell’osservanza del termine per il deposito del ricorso, che com’è noto comincia a decorrere dall’avvenuta esecuzione dell’ultima delle notificazioni) porta in ogni caso a ritenere il ricorso inammissibile ( tra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 11/02/2016, n. 594 e, più di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, 17/03/2017, n. 1198 ).

8.) Quanto appena osservato è da ritenersi, peraltro, assorbente rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità sollevati dall’Amministrazione, nonché con riguardo alla legittimazione, quantomeno dubbia, del Codacons ad intervenire “ad adiuvandum” nell’ambito dell’odierno procedimento per ricorso straordinario.

9.) Per le suesposte ragioni, il ricorso oggetto dell’odierno esame è da ritenersi inammissibile.

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