Montante contributivo – Ausiliaria – Contributo di pensiero

Lo scorso ottobre è stato pubblicato un articolo il cui fine è quello di spiegare le differenze principali tra Montante Contributivo ed Ausiliaria. L’articolo si sofferma sulle modalità di applicazione del montante contributivo sia al personale della FFOO che delle FFAA., nonchè sull’ Istituto dell’ Ausiliaria , chiarendone ogni aspetto. Purtroppo lo scritto non è del tutto esaustivo, ma rende note alcune lacune della direttiva , al punto da far pronunciare il Tar in due distinte occasioni.

L’AUSILIARIA è una categoria del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali.

L’ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche ad opera di interventi legislativi che si succeduti dal 2012 ad oggi (non ultima la legge di Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli articoli 1864 1870 1871 1876 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.LGS n. 66 del 15.03.2010).

L’art. 992 del D.LGS 66/2010 così dispone:

-1.Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4.

-2 Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.”

In base all’attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

Durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena l’immediato passaggio nella categoria riserva, e perdita del relativo trattamento economico.

Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza che è comprensivo anche del periodo di permanenza in ausiliaria.

L’indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è attualmente” pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria“.

II – IL PERSONALE ESCLUSO DALL’AUSILIARIA
E IL BENEFICIO DELL’ART. 3 COMMA 7 D. LGS 165/1997:

Per gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile (tutti gli arruolati a partire dal 01.01.1996), così come per i Vigili del Fuoco, trova applicazione un diverso BENEFICIO COMPENSATIVO previsto dall’art. 3, comma 7, del d. lgs 165/1997 che comporta la maggiorazione del montante individuale dei contributi.

La norma dispone che: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato“. Continua ↓

L’istituto di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997 ha un ambito di applicazione diverso e non sovrapponibile rispetto a quello dell’ausiliaria: dove opera quest’ultima non trova certamente spazio il beneficio di cui all’art. 3, comma 7. Quest’ultimo trova dunque applicazione per:

– Il personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.
L’art. 1 si riferisce al personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nel personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1 D.Lgs 165/1997);

– Il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo.

III – I DIPENDENTI CESSATI
DAL SERVIZIO PER RIFORMA
Ci sono tuttavia dei dipendenti dello Stato che, almeno in apparenza, risultano esclusi da entrambi gli istituti ovvero quei militari (Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) che sono cessati dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la pensione.

Due importanti pronunce della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, la n. 28/2012 e la n. 27/2017, sembrano aprire un filone di contenzioso che potrebbe, se coltivato e diffuso con adeguate iniziative giudiziarie in tutta Italia, portare interessanti risultati per i servitori dello Stato in termini economici.

Infatti in entrambe le pronunce sopra richiamate la Corte dei Conti ha espressamente riconosciuto il beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 a due ex sottoufficiali della Guardia di Finanza che erano stati collocati in quiescenza per riforma, prima di aver raggiunto i limiti di età per la pensione; beneficio che l’INPS aveva negato.

Tutti i riformati delle Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza che cessano dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età (con il sistema misto o contributivo) devono dunque prestare attenzione al proprio trattamento di quiescenza e proporre ricorso qualora l’INPS non abbia applicato il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997, cioè qualora il montante individuale dei contributi non sia stato determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Infatti, occorre segnalare che l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare, rubricato “Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria” dispone espressamente che “Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 “.

L’art. 1865 opera come clausola di salvaguardia facendo sì che tutto il personale militare escluso dall’ausiliaria, indipendentemente dai motivi di tale esclusione (carenza di requisiti oggettivi e/o soggettivi), possa godere dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs.165/1997.

Pertanto, anche il personale militare riformato che non potrebbe essere collocato in ausiliaria per la mancanza del requisito del raggiungimento dei limiti di età, ha diritto a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 al pari dello stesso personale che, seppur inidoneo sul piano psico-fisico, accedeva per espressa previsione normativa al beneficio “compensativo” del montante contributivo individuale maggiorato perché aveva raggiunto i requisiti di età richiesti.

Un discorso a parte deve essere fatto per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che cessa dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età.

Questi ultimi, infatti, sono esclusi dall’applicazione sia dell’ausiliaria che dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997, trovandosi ancora una volta in posizione di disparità di trattamento rispetto sia agli arruolati nelle Forze di Polizia a ordinamento militare (che possono godere in via alternativa dell’uno o dell’altro istituto), sia rispetto agli arruolati nelle Forze di Polizia a ordinamento civile che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Anche in questo caso, l’unica via percorribile risulta essere quella di ricorrere in giudizio al solo fine di sollevare, davanti al Giudice del ricorso, un’eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza sostanziale. Di seguito si allega il differimento per la presentazione della domanda

FONTE e contatti per chiarimenti QUI

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