Maresciallo manda a quel paese inferiori Condannato a 40 giorni di reclusione, ma…

Un maresciallo dei carabinieri viene sottoposto agli accertamenti di rito dopo un incidente stradale avvenuto fuori servizio ed in abiti borghesi. Il militare non si qualifica come tale . I poliziotti constatano un forte stato di agitazione nell’uomo e dopo aver accertato che di tratti di un carabiniere , lo fanno accomodare nell’auto di servizio ed avvisano il  suo comando . Continua ↓

L’uomo, forse in preda ai fumi dell’ alcool,  manifesta comportamenti autolesivi, colpendo con la testa l’interno dell’abitacolo. Una pattuglia di carabinieri , inviati dal comando, raggiunge il luogo dell’incidente. Si recano dal collega e lo invitano a riconsegnare  “l’arma di servizio”. Il maresciallo li manda letteralmente a quel paese, pur senza mai qualificarsi come militare:  Continua ↓

Cit: Io parlo solo col mio avvocato, per me potete andare a fare in culo pure voi Continua ↓

La vicenda pone le basi per un lungo processo, che vede il Maresciallo accusato di ingiuria ad inferiore, oltre che ad altri capi d’accusa. Il tribunale di Verona lo condanna a 40 giorni di reclusione. La Corte Militare di Appello , a cui il militare si rivolge,  conferma la condanna del tribunale a 40 giorni di reclusione. Il maresciallo impugna la sentenza e propone il ricorso per Cassazione, ottenendo una mezza vittoria. La Cassazione infatti,  pur annullando la sentenza, rimanda tutto ad un’altra Sezione della Corte d’appello, che dovrà riesaminare la possibilità di non punire l’imputato. Continua ↓

La Corte di Cassazione infatti, in tema di reati militari, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per sospetta violazione dell’art.3, comma 1, Cost., dell’art.196, comma 2, c.p.m.p., in ragione della intervenuta depenalizzazione dell’art.594 cod.pen., in quanto il mantenimento della incriminazione prevista dal delitto di ingiuria ad un inferiore, risponde ad esigenze di salvaguardia dell’ordine e della disciplina militare, riconosciute dall’art. 52, comma 3, Cost.

Leggi la sentenza, clicca QUI 

 

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