Marescialla non fa la spia sui colleghi innamorati e non viene promossa Ministero condannato

Un carabiniere donna ha rischiato di non essere promossa al grado superiore per non aver fatto la “spia” su due colleghi che si erano innamorati. Il singolare episodio è avvenuto nella Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri , luogo in cui vengono addestrate le nuove reclute.

Secondo le accuse dell’Arma, la “Marescialla” non aveva informato tempestivamente i propri superiori,  di essere venuta a conoscenza che un carabiniere allievo maresciallo alle sue dirette dipendenze aveva intrapreso relazione sentimentale con una collega maresciallo comandante di squadra allievi marescialli effettiva ad altro plotone dello stesso reparto.



In seguito a questi eventi, alla marescialla venne comminata la sanzione disciplinare di 4 giorni di consegna , così  motivata :
“venuta a conoscenza che un carabiniere allievo maresciallo alle sue dirette dipendenze aveva intrapreso relazione sentimentale con una collega maresciallo comandante di squadra allievi marescialli effettiva ad altro plotone dello stesso reparto, ometteva di comunicarlo alla linea gerarchica, contribuendo così a tenere celata all’amministrazione una situazione potenzialmente fonte di disservizi e meritevole invece di essere valutata per l’adozione di eventuali provvedimenti a tutela sia della funzionalità del reparto sia della credibilità e della trasparenza dell’azione di comando. Mancanze commesse a Firenze nel grado di maresciallo dal Dicembre 2016 al 17 Febbraio 2017”.

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In successione,  la Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri giudicava il carabiniere donna non idonea al grado superiore, con la motivazione seguente:

“NON IDONEA all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter bene disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti e, segnatamente, per quanto occorrer possa

La Marescialla M. C., difesa dagli avvocati Claudiahilde Perugini e Simone Boccali si è così rivolta al Tar, al fine di chiedere l’annullamento del  provvedimento con il quale  la Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli aveva bloccato la carriera;

La sentenza del TAR



Secondo i giudici del Tar, il provvedimento impugnato ha comportato il giudizio sulla promozione per anzianità avuto riguardo alla singola persona e non a comparazioni con altri aspiranti alla promozione per anzianità, trattandosi di promozione a ruolo aperto ai sensi dell’art. 1056 del codice dell’ordinamento militare.

La commissione di valutazione, interpellata dal Tar, ha espresso il giudizio di non idoneità all’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica;  ogni singolo membro della commissione ha operato un bilanciamento tra gli elementi positivi e negativi a carico del militare in un alveo di discrezionalità; – lo scrutinio si è concluso con un giudizio sfavorevole all’unanimità, in quanto gli elementi negativi (sanzione disciplinare di 4 giorni di consegna) si sono rilevati talmente gravi da “oscurare” le qualifiche positive riportate nel corso della breve carriera ossia “superiore alla media” dal 10 Luglio 2015 al 17 Settembre 2017, “eccellente” dal 18 Settembre 2017 al 31 Dicembre 2017;- in tali procedure di avanzamento non esistono criteri oggettivi predefiniti, né vengono formati verbali con l’indicazione di siffatti criteri.

Di  tutt’altro parere il collegio. Secondo i giudici infatti, la citata sanzione disciplinare non è idonea a sorreggere il diniego di promozione, in quanto, la parte ricorrente, ha riportato nel periodo in cui sono stati accertati i fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare una valutazione di “superiore alla media“.

Ne consegue -sostengono i giudici- che la stessa autorità militare ha ritenuto i fatti sanzionati come non idonei ad influire sulla qualità del servizio svolto dalla ricorrente.

Il consiglio,  con la sentenza dello scorso 18 gennaio 2019,  ha quindi annullato sia il provvedimento della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  che ha giudicato la marescialla  “NON IDONEA alla promozione , sia il verbale della stessa Commissione ,condannando il Ministero della Difesa al pagamento  delle  spese di giudizio nella misura di Euro 3.000.





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