L’offesa a pubblico ufficiale è “oltraggio” solo se è pronunciata in pubblico

Se si offende un pubblico ufficiale, essere “in pubblico” oppure no può fare la differenza quando ci si ritrova davanti ad un giudice. La condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 bis del codice penale) infatti scatta solo se l’offesa è pronunciata “in luogo pubblico o aperto al pubblico” e “in presenza di più persone”.

Un presupposto che però, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, non si verifica se le “più persone” sono per esempio i colleghi del pubblico ufficiale che riceve gli insulti.

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