Lex 104 – NO al trasferimento del Militare in un reparto privo di una posizione corrispondente

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Inutile la vittoria al Tar per un Militare dell’Esercito Italiano. Il Consiglio di  Stato ha annullato la sentenza del Tar che gli aveva riconosciuto il diritto ad assistere il padre,  portatore di  handicap grave. Il Tar si era  pronunciato positivamente sulla richiesta di trasferimento presso una base dislocata in una sede di Lecce. Secondo il Tar infatti, non era necessario che l’assegnazione avvenisse nel limite “delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado”.

Di tutt’altro parere il Consiglio di Stato, che accoglie l’ Appello del Ministero della Difesa. In definitiva, la “possibilità” – alla quale l’art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, subordina il “diritto” del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere , nell’ ambito delle Forze Armate può avvenire soltanto nel limite “delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado”.

Quindi, contrariamene a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la valutazione complessiva dello stato del militare comporta che, presso il reparto di destinazione richiesto, vi sia una posizione corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità ed incarico conseguentemente assegnato e svolto, tale da rendere possibile la richiesta assegnazione.

In altre parole, non può sostenersi, come invece affermato dalla sentenza impugnata, che “nell’ambito di ciascun ruolo e grado, allorquando sia rispettato il principio di equivalenza delle mansioni, è possibile adibire il lavoratore a compiti diversi”, poiché occorre, invece – in tal modo rendendo possibile l’incontro tra “stato” del militare ed esigenze di complessiva funzionalità delle Forze Armate – che nella sede richiesta vi sia una posizione “identica” a quella ricoperta in atto. Di seguito la sentenza integrale,clicca QUI

 

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