L’Esercito abroga l’incarico di Aiutante di Sanità , saranno tutti Operatori Informatici – La nota del Cocer

Con una nota informativa al personale, il Cocer Esercito ha reso noto che con la Circolare n. 6003 lo Stato Maggiore Esercito ha ritenuto abrogare l’incarico di Aiutante di Sanità “facendo confluire le professionalità nell’incarico di Operatore Informatico”.

Gli Aiutanti di Sanità, si legge nella nota del Cocer, sono stati da sempre una risorsa primaria per la Forza Armata, con il consueto spirito di collaborazione e forti della loro responsabilità, supportata da adeguata formazione , hanno anche assunto determinazioni professionali di notevole responsabilità nell’ ambito sanitario.

Questo Consiglio, continua il Cocer, auspica un immediato recupero delle pregiate risorse umane per un futuro impiego che ne esalti le capacità professionali da sempre mortificate per la carenza dei requisiti – di fatto in possesso. Continua



In attesa degli auspici, conclude il Cocer, si rileva che gli Aiutanti di Sanità  confluiti nell’ incarico di operatori informatici, per effetto della Circolare sopra citata, dovranno svolgere le attività previste dal nuovo incarico al fine di non incorrere in quanto sancito dall’art. 12 della legge n.3 del 11 gennaio 2018.

La Circolare denominata  “Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (ex  Circ. O/Grd/Tr)”è stata pubblicata lo scorso 14 settembre 2018. Di fatto, tutti gli Aiutanti di Sanità dovranno confluire nell’incarico di Operatore Informatico, senza che sia stato previsto  un adeguato transitorio.

L’Aiutante di Sanità infatti ,sarebbe equiparato all’Infermiere generico (con D.M. del 12 dicembre 1990),essendo una  figura storica (i cui albori si trovano nel Regio Decreto del 17 novembre 1932). Tale figura coadiuva il Sottufficiale infermiere e l’Ufficiale medico nelle attività medico sanitarie, tramite la rilevazione de parametri  vitali, la compilazione documenti a carattere clinico e supportando finanche l’Infermiere nelle attività addestrative  (ad esempio poligoni ed esercitazioni) o cliniche basiche (prelievi e vaccini), trasportando invero  materiale  biologico, nonché prendendosi  cura dei degenti, effettuando il previsto scadenziario farmaci, verificando le  scadenze delle idoneità periodiche e delle profilassi vaccinali. continua



L’Operatore Informatico, di fatto, non è una figura che sopperisce alle mansioni dell’Aiutante Sanitario, esponendo in questo modo  l’Amministrazione a contenzioso, in quanto per sopperire alle esigenze di Forza Armata, il suddetto personale risulterebbe attualmente impiegato nella precedente mansione di Aiutante di Sanità, malgrado l’ abrogazione dell’ incarico, contravvenendo cosi a quanto disposto dall’Art. 12 comma 1 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018. Questopersonale, paradossalmente rischierebbe di incorrere in sanzioni previste dall’ art. 348 del codice penale :

Esercizio abusivo di una professione” 

“chiunque  abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.



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