La qualifica di Luogotenente diventa grado – Gli elenchi del personale “promosso”

Con la Circolare Prot. N. M_D GMIL REG2017 0401206 – la Direzione Generale per il Personale Militare ( D.G.P.M.) II reparto  5^ Divisione – Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali ha conferito il grado di Luogotenente ai Primi Marescialli Luogotenenti dell’ Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’ Aeronautica Militare, ai sensi dell’articolo 2251-ter, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il Riordino delle Carriere quindi compie il suo primo passo verso l’ attuazione definitiva tra le polemiche di chi non ne cava un ragno dal buco e  chi , invece, vedrà il proprio cedolino gonfiarsi con aumenti consistenti, che arriveranno fino a 200 euro lordi/mese. (Clicca QUI per visualizzare i paramentri stipendiali post Riordino)

Di seguito le rispettive circolari per Corpo di appartenenza:

Per visualizzare gli elenchi dei Luogotenenti dell’ A.M. clicca su  AERONAUTICA MILITARE

Per visualizzare gli elenchi dei Luogotenenti dell’ E.I. clicca su ESERCITO ITALIANO

Per visualizzare gli elenchi dei Luogotenenti della M.M. clicca su MARINA MILITARE

Le circolari irecitano inoltre:

 

L’autorizzazione a rivestire il nuovo grado dovrà essere concessa agli interessati da parte del rispettivo Comando di Corpo.
Di quanto sopra, gli Enti in indirizzo provvederanno ad interessare i Comandi di appartenenza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

 

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