Invia e_mail con affermazioni lesive al superiore , punito e sospeso. Il Consiglio di Stato annulla la Sospensione




Ancora una sentenza che annulla un provvedimento in netto contrasto con quanto disposto dagli art. 1355, comma 5, e 1371 del C.O.M. Un Maresciallo della Guardia di Finanza  nel 2012 inviò una mail  al Comandante  Omissis, tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale. Nella e-mail , a detta dell’ amministrazione, erano contenute affermazioni lesive del prestigio della Guardia di Finanza e della dignità personale di alcuni appartenenti al Corpo, specificatamente individuati, nonché ingiurie e minacce rivolte al citato superiore.

In relazione ai succitati avvenimenti , il Comandante Omissis inoltrava una comunicazione di notizia di reato, a seguito della quale la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona formulava al competente G.I.P. la richiesta di giudizio immediato nei confronti del Maresciallo, per insubordinazione con ingiuria e minaccia pluriaggravata continuata.

Nello stesso mese di quel  2012, veniva avviato nei confronti del Maresciallo un procedimento disciplinare di corpo, con contestuale richiesta di chiarimenti e nomina di una Commissione consultiva, in ragione della rilevanza disciplinare concernente le affermazioni offensive, fortemente lesive del prestigio della Guardia di Finanza e della dignità personale di alcuni Ispettori del Corpo specificatamente individuati.




A conclusione dell’iter procedimentale, la competente Autorità disciplinare , nel successivo agosto 2012, irrogava al militare la sanzione di otto giorni di consegna di rigore.

Successivamente, nell’ ottobre 2012, il G.I.P. del Tribunale Militare di Verona in accoglimento della istanza prodotta dal militare e previo consenso del P.M., emetteva ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sentenza di patteggiamento e lo condannava alla pena di mesi due e giorni due di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria della multa pari ad euro 15.500,00.

In esito al menzionato procedimento penale, il Comandante  Omissis, ritenendo che la condotta posta in essere dal ricorrente integrasse “una grave violazione dei doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento e connessi al grado del militare ed alle rivestite qualifiche di ufficiale”, ordinava nel successivo febbraio 2013, l’inchiesta formale disciplinare a carico del ricorrente.

A seguito della contestazione degli addebiti da parte dell’Ufficiale Inquirente e delle proposte contenute nel rapporto finale, condivise dal Comandante Omissis, veniva adottato dal Comandante Omissis, l’avversato provvedimento disciplinare di stato, con cui veniva disposta la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi uno.

Il Maresciallo dopo aver inutilmente tentato la via del Ricorso gerarchico, nel seguente settembre 2013, intraprese la via del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , censurando l’operato dell’Amministrazione , in quanto ravvisava una violazione del principio del ne bis in idem, di cui agli art. 1355, comma 5, e 1371 del C.O.M.: ” in relazione alla medesima vicenda, è stato sanzionato dapprima con otto giorni di consegna di rigore e, successivamente (all’esito della predetta vicenda penale), con un mese di sospensione disciplinare”.

Il Consiglio di Stato ha  accolto il ricorso, ritenendolo fondato per i seguenti motivi:

L’art. 1371 del C.O.M., prevede che “il medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie”.

Le argomentazioni esposte dall’Amministrazione, concernenti la assoluta diversità delle condotte poste in essere al ricorrente, tali da consentire l’irrogazione delle due sanzioni, non risultano condivisibili. La Sezione osserva che la condotta posta alla base dei procedimenti disciplinari è la medesima: l’invio della email al Comandante Omissis.

Ciò premesso, la Sezione osserva che la potestà sanzionatoria disciplinare è una, con la conseguenza che una medesima condotta non può essere sanzionata, in cumulo, da una sanzione di corpo e da una di stato, dovendovi essere tra le due sanzioni un rapporto di necessaria alternatività.

Orbene, la sanzione disciplinare di corpo adottata nei confronti del ricorrente ha esaurito la potestà disciplinare in capo all’Amministrazione che, come statuito dal menzionato art. 1371 del c.o.m., non poteva più esercitarla per il medesimo fatto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare di stato.




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