Gli anni di scuola professionale possono essere riscattati ai fini pensionistici

In molti tra i militari e poliziotti sono completamente all’oscuro di questa possibilità. Non stiamo parlando di laurea, ma  di corsi di formazione professionale. In diversi casi, l’Inps riconosce gli anni scolastici come veri e propri periodi lavorativi .

Ad esempio,  l’articolo 8, comma 1, lettera b, del dlgs 274/91, disciplina il riscatto sui corsi di formazione professionale . E’ fondamentale però che nel periodo di scuola non sia stata svolta alcuna attività lavorativa e che gli studi siano  proseguiti almeno fino al diploma,  anche biennale.

Art. 8
Periodi riscattabili



1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l’ammissione al posto ricoperto:
a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il consegui mento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università, per l’intera durata del periodo di servizio prestato.
3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l’ammissione al posto ricoperto.
4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell’iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa ai fini del trattamento di quiescenza.
5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono ammessi, a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.
6. Sono altresì ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , come sostituiti rispettivamente dagli articolo 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148 .

I contributi relativi a periodi di formazione professionalequindi sono riscattabili solo se è stato conseguito titolo di studio, o si ha un attestato finalizzato all’acquisizione di titoli o competenze richiesti per l’assunzione al lavoro o alla progressione di carriera.

Per individuare i corsi professionali che possono essere riscatti essi devono essere oggetto di apposito decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

A chi conviene fare il riscatto?

Ovviamente tutto dipende dal motivo per il quale si  vorrebbero riscattare i periodi scolastici. Se , ad esempio, l’obiettivo è quello di anticipare la fuoriuscita dal lavoro, il militare o il poliziotto che presenta istanza all’Inps, non dovrebbe incorrere in situazioni poco  piacevoli, parimenti, se questi  punta ad aumentare il valore “contributivo” della propria pensione, allora dovrà confrontarsi per forza di cose con un commercialista.

Il comma 1 articolo 6 del Dlgs 564 del 16 settembre 1996 stabilisce quanto segue:



1. In favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità’ di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.”.

Eventuale istanza può essere presentata, senza termini di decadenza, alla sede Inps territorialmente competente allegando la prevista documentazione.




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