Detenzione di armi : dal 14 settembre sarà tutto più semplice, certificati medici compresi




Lo scorso 8 settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il decreto legislativo 104 del 10 agosto 2018 per la “Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

A partire dal prossimo 14 settembre, chi poteva possedere fino ai 6 armi da fuoco,  potrà aumentarle fino a 12, esattamente il doppio . Lo stesso decreto prevede  un aumento delle pallottole contenute nei caricatori da5 a 10 nelle armi lunghe e da 15 a 20 in quelle corte.

Il decreto inoltre prevede che siano riconosciuti  “tiratori sportivi” tutti coloro che sono iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI, nonché agli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati.Questo riconoscimento prima era concesso    esclusivamente a coloro che erano iscritti alle Federazioni del Coni.



E’ opportuno evidenziare che i “tiratori sportivi” sono gli unici cui è consentito l’acquisto di armi considerate “da guerra”, come i Kalashnikov e gli Ar 15.

Nelle more dello stesso decreto inoltre vi sono importanti novità sui certificati medici che vengono differenziati, per la prima volta, da quelli per idoneità presentati dai meri detentori di armi alla scadenza del quinquennio, e quelli di idoneità  necessari per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi.

Nel primo dei due casi, i meri detentori di armi non avranno più l’obbligo di presentazione del certificato medico ma sara sufficiente presentare un un certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, da un medico militare, della polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Nel certificato sarà sufficiente che il medico dichiari che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.

Nel decreto quindi , i medici militari  ,  analogamente ai medici della Asl, vengono esplicitamente autorizzati al rilascio di certificati senza l’obbligo di accludere particolari requisiti sullo stato di servizio del richiedente.

 Di seguito vi proponiamo il  decreto legislativo 104 del 10 agosto 2018 integrale, clicca QUI




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