Consiglio di Stato : permessi per nascita figlio con moglie casalinga solo in casi predeterminati e tassativi

Un Agente Scelto della Polizia di Stato impugna il diniego alla concessione dei permessi per la nascita del figlio non concessi dalla Questura . Il  Tar accoglie il ricorso e condanna  l’Amministrazione,  ma il provvedimento viene nuovamente impugnato e il Consiglio di Stato si esprime sulla intricata vicenda che interessa anche i militari



Un Agente Scelto ha chiesto di potere usufruire dei periodi di riposo accordati dall’art. 40, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la nascita del proprio figlio, specificando di essere coniugato con moglie casalinga che non aveva la patente di guida. Il Questore di Cagliari ha respinto la domanda, sostenendo che non vi erano i presupposti per la concessione dei permessi, in quanto la moglie svolgeva mansioni di casalinga e poteva comunque occuparsi del figlio.

L’Agente ha impugnato il diniego ricorrendo al parere del T.A.R. per la Sardegna, sezione II che ha accolto la richiesta ed ha  condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite. La decisione del Tribunale ha richiamato la propria precedente decisione del 21 ottobre 2015, n. 1078, a sua volta basata sulla sentenza del Consiglio di Stato 10 settembre 2014, n. 4618.

L’Amministrazione dell’interno ha a sua volta impugnato la sentenza , ricordando il più recente orientamento del Consiglio di Stato.

I giudici del Consiglio di Stato hanno giudicato fondato l’appello dell’Amministrazione , in quanto con la sentenza del 30 ottobre 2017, n. 4993 (in seguito, si veda anche sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 628), lo stesso Consiglio di Stato ha riesaminato in termini dettagliati ed esaustivi la questione controversa per concludere che nessun congedo parentale spetta, in linea di principio, al padre dipendente delle Forze armate o di polizia coniugato con una casalinga se non in particolari condizioni.



A detta dei giudici e come riportato sulla sentenza, la casalinga svolge attività domestiche che le consentono di prendersi cura del figlio, salvo che non vi possa attendere per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, fra le quali non rientra – ad esempio – il solo mancato possesso della patente di guida.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciandosi sull’appello proposto dall’ Amministrazione dell’ Interno, lo ha accolto respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.



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