Conseguimento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico in caso di provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento in congedo a seguito dello scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea fruibile nel quinquennio.

Pubblichiamo il nuovo orientamento dell’INPS sulla collocazione in congedo al superamento dei due anni di aspettativa nel quinquennio

1. Pervengono, frequentemente, al 2° Ufficio del dipendente Reparto Amministrazione, pratiche per l’attivazione di partite pensionistiche di personale militare che, cessato dal servizio permanente per “infermità”, è collocato in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.).
Si tratta di personale che, allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea fruibile nel quinquennio (730 giorni), risulta essere ancora temporaneamente “non idoneo” al servizio militare. In detti casi, in virtù del combinato disposto degli artt. 912 e 929,
comma 1, lettera b) del C.O.M., la Direzione Generale per il Personale Militare adotta nei confronti dei soggetti interessati un provvedimento di cessazione dal servizio con contestuale collocamento in congedo, a decorrere dalla data di scadenza dei 730 giorni.

2.In passato, in casi analoghi, l’INPS attivava la partita pensionistica a prescindere dal giudizio d’idoneità o inidoneità espresso dagli Organi Medico Legali militari successivamente al superamento di detto limite temporale.
Tale situazione aveva, di fatto, ingenerato nel personale militare dell’A.D. il convincimento secondo il quale, in caso di superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, al provvedimento di collocamento in congedo conseguisse sempre e comunque
il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.
Di recente, però, l’INPS ha mutato il suo orientamento circa il conseguimento del diritto del personale militare alla percezione del trattamento pensionistico.
Il citato Istituto, nel caso in cui il provvedimento di collocamento in congedo del militare non sia supportato anche da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che ne attesti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, sta, infatti, rifiutando l’attivazione
delle partite pensionistiche.
L’Istituto, inoltre, ha anche manifestato l’intenzione di voler revocare trattamenti pensionistici già attivati, con contestuale recupero di quanto già corrisposto, nel caso in cui i soggetti beneficiari fossero stati giudicati idonei al servizio, anche se tale giudizio fosse intervenuto successivamente al collocamento in congedo.

3. Tale nuovo orientamento, benché costituisca un indiscutibile cambiamento di rotta, non appare privo di fondamento. Analizzando la normativa di riferimento emerge, infatti, che:

– l’art. 912, comma 1, C.O.M. stabilisce che: “I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.”;

– l’art. 929, comma 1, lettera b), C.O.M., a sua volta, afferma che: “Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti …, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto quando… b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;”;

– l’art. 52, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a sua volta, recita:
“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”. Da quanto sopra si evince che:

a. se alla data di scadenza dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio il militare non ha riacquistato l’idoneità al servizio, deve essere posto in congedo;
b. il militare acquisisce il diritto alla pensione con un’anzianità di servizio di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo;
c. benché il diritto alla pensione si acquisisca con un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico, in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare.
Da nessuna norma sembra, quindi, possibile trarre esplicitamente il convincimento per il quale dal collocamento in congedo per superamento dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio derivi, quale diretta conseguenza, il diritto alla pensione e l’effettiva percezione della stessa.
4. Ciò posto, nelle more di un ulteriore approfondimento sul tema da parte dell’INPS, Direzione Generale per il Personale Militare, Organi Medico Legali militari e dello stesso 2° Ufficio del Reparto Amministrazione, si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo sulla problematica, affinché rendano edotto, con una capillare diffusione, tutto il personale militare circa le ripercussioni che il provvedimento di congedo emesso in conseguenza del superamento del
limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio può avere sull’attivazione e sulla corresponsione del trattamento pensionistico.
Nel far riserva di notiziare in merito agli eventuali, ulteriori, sviluppi della questione, si chiede alla Direzione di Amministrazione di voler pubblicare la presente sul proprio sito web.

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