Compilazione della documentazione caratteristica, in favore del personale militare italiano, impiegato in posizioni c.d. a “status internazionale”.

Persomil ha reso nota la circolare che spiega come compilare la documentazione caratteristica per il  personale militare italiano, impiegato in posizioni c.d. a “status internazionale”. Le istituzionali attività di controllo della documentazione caratteristica di prevista custodia ministeriale – spiega la circolare – oltre che la gestione del contenzioso in materia ed i quesiti posti dagli Enti/Comandi dell’Amministrazione della Difesa, consentono a questa Direzione Generale di monitorare con continuità, il grado di recepimento delle vigenti disposizioni in materia e di chiarire eventuali dubbi interpretativi, unitamente a particolari casistiche meritevoli di approfondimento.

In tale contesto, reputo opportuno soffermare l’attenzione sulla tematica in oggetto, alla luce della particolare tipologia di impiego del personale militare interessato (in termini generali, presso organismi internazionali), avuto riguardo al peculiare profilo ordinativo che li contraddistingue, da cui discendono particolari rapporti di dipendenza gerarchica (ove l’autorità valutatrice nazionale non sempre è di facile individuazione, poiché può non essere collocata lungo la c.d. “linea di servizio” del valutando).


Per una corretta qualificazione della fattispecie concreta oggetto di esame, così da poter poi individuare compiutamente le autorità preposte alla valutazione del personale, presso l’Organismo internazionale di riferimento, risulta indispensabile procedere ad:

un’analisi sistematicamente orientata delle inderogabili prescrizioni di carattere generale,
contenute nelle Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate
(I.D.C. – Capitolo II), e nella discendente circolare di questa Direzione Generale, in data 23
dicembre 2008 e s.m.i., a cui si fa seguito;

una successiva interpolazione con la disciplina specifica, afferente agli Organismi Internazionali (Enti costituiti con personale di più nazioni, connotati da una linea di servizio indipendente dalla nazionalità), contenuta oltre che nei menzionati atti, anche nella direttiva SMD-CM-001, ed. 2014 e s.m.v., recante “Direttiva per la formazione della documentazione caratteristica nazionale del personale militare impiegato in organismi internazionali o in operazioni”, alla luce dello specifico scopo cui è rivolta la documentazione caratteristica (registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori, sul servizio prestato e sul rendimento fornito dai militari).


Da quanto premesso – continua la circolare –  deriva che la compilazione del documento caratteristico, per la generalità delle specifiche ipotesi d’impiego, presso i menzionati organismi, debba essere devoluta alle autorità, in ordine progressivo di esclusione, come individuate al paragrafo 3., capitolo V, delle I.D.C. (nonché sulla base dell’esplicito rinvio ivi operato, alla menzionata direttiva SMD-CM001 – pagina 3, paragrafo 2.).

Al riguardo, dal descritto impianto normativo, emerge che la su richiamata disposizione (recante la disciplina delle autorità valutatrici), ha natura di regola generale, differentemente dall’Annesso 6 alla direttiva di cui al precedente punto, la quale ha portata meramente specificatoria di una particolare situazione (impiego in una posizione c.d. a “status internazionale”), in assenza di alcuna valenza derogatoria. Tra l’altro, conferma indiretta alla delineata interpretazione sistematica, risulta rinvenibile dalla:

natura della posizione c.d. a “status internazionale” (temporanea), la quale presenta
incidenze dirette sul profilo di impiego/trattamento giuridico-economico, potendo poi
rilevare, soltanto in via mediata ed eventuale, sul profilo afferente alla formazione dei
documenti caratteristici (per l’appunto, nei casi di integrazione di uno dei motivi di
redazione, tassativamente previsti dalle I.D.C.);

necessità di evitare sperequazioni/trattamenti diseguali, nei confronti del personale che si
trovi in analoghe situazioni di impiego (presso Organismi internazionali), seppur non in
posizioni a “status internazionale”.

Conseguentemente – conclude la circolare – l’espresso rinvio al SENITOFF di Area, contenuto all’ultimo inciso del suddetto Annesso n.6, deve essere inteso, nel senso che la predetta autorità debba sovrintendere all’attività di formazione della documentazione caratteristica, in favore del personale impiegato in posizioni c.d. a “status internazionale” (nell’ambito dell’area di competenza), ferme restando le attribuzioni, oltre che gli eventuali profili di responsabilità connessa, configurabili in capo alle singole autorità valutatrici (individuate quali compilatori e/o revisori, secondo l’ordine progressivo escludente, contemplato dalla su richiamata norma generale).




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