Circolare sulle disposizioni per la cessazione dal servizio permanente. Edizione 2018.




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MODALITA’ PROCEDURALI
a. CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D’ETA’
(1) Presentazione delle dichiarazioni inerenti alla cessazione dal servizio
Al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare il relativo provvedimento con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio attivo per raggiungimento del limite di età, i Comandi/Enti di appartenenza degli interessati dovranno far pervenire (tramite uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^ Divisione (per gli Ufficiali) e 5^ Divisione (per i Sottufficiali), almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima del collocamento in congedo, la seguente documentazione:  Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ALMENO 40 ANNI DI SERVIZIO  EFFETTIVO

Presentazione delle domande di cessazione
(a) La domanda di cessazione, con contestuale richiesta di collocamento in ausiliaria, deve essere redatta in conformità al modello riportato in allegato “D”; essa dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.
(b) In alternativa al collocamento in ausiliaria, il militare interessato può chiedere di optare per il c.d. “moltiplicatore”, con conseguente collocamento nella categoria della riserva, utilizzando il modello di domanda in allegato “E”, che dovrà essere presentato dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta)
giorni prima della data di decorrenza della cessazione, per le motivazioni indicate al successivo sottoparagrafo c., punto (1). Farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda.
(2) Istruttoria delle domande di cessazione
La fase istruttoria della domanda a cura dei Comandi/Enti interessati dovrà essere completata in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente di questa Direzione Generale:
 almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento in ausiliaria;
 almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento nella riserva. Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓



CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO

Presentazione delle domande di cessazione
La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità al modello in allegato “F”,dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data richiesta per la cessazione. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.
Il rispetto di tale tempistica è indispensabile al fine di evitare soluzione di continuità tra l’erogazione del trattamento economico di servizio e quello pensionistico, in quanto la gestione dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri collocato nella categoria della riserva è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che necessita di ricevere tutta la documentazione amministrativa necessaria per il calcolo della pensione tassativamente almeno 90 (novanta) giorni prima
della data fissata per la cessazione dal servizio.
Infatti, il termine di 270 giorni tiene conto della complessità dei due distinti, ma connessi, procedimenti, quello di cessazione dal servizio e quello di calcolo ed erogazione del trattamento pensionistico, articolati in varie fasi che coinvolgono Enti e Uffici non solo dell’A.D., ma anche di altra Amministrazione.
Corre l’obbligo di evidenziare, al riguardo che, ai sensi dell’art. 59, comma 21 della Legge n. 449/1997, le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento. Per Istruttoria delle domande di cessazione Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA SENZA ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’

Presentazione delle domande di cessazione
Il personale militare che presenta domanda di cessazione dal servizio permanente, ma nei cui confronti non si sono realizzate le condizioni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, sarà collocato in congedo nella categoria della riserva o del complemento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità al modello in allegato “G”,dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza, con congruo anticipo rispetto alla data del collocamento in congedo. Ciò al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, il relativo provvedimento.Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

Presentazione delle domande di cessazione
La domanda di cessazione dal servizio dall’aspettativa per riduzione di quadri, con conseguente collocamento in ausiliaria, redatta in conformità al modello in allegato “H”, dovrà essere presentata dall’Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.
In alternativa al collocamento in ausiliaria, l’Ufficiale può chiedere di rinunciare al
passaggio in tale categoria ed essere collocato direttamente nella categoria della riserva. A tal fine dovrà compilare la domanda redatta in conformità al modello in allegato “I”, dove potrà eventualmente anche esprimere la facoltà di optare per il c.d. “moltiplicatore”. In tal caso il modello di domanda dovrà essere presentato dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione, per le motivazioni indicate al precedente sottoparagrafo c., punto (1). Farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda. Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI REVOCA DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO – REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Revoca o differimento della domanda di cessazione
La facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione relativa all’accoglimento della stessa.
Pertanto, i Comandi/Enti dovranno provvedere a trasmettere con immediatezza le eventuali istanze di revoca o di differimento innanzi citate dopo averle assunte a protocollo, tramite i citati indirizzi di posta elettronica  persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II
Reparto di questa Direzione Generale, 4^ Divisione (per gli Ufficiali), 5^ Divisione (per i Sottufficiali) e 6^ Divisione (per i Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica).
Si precisa che, una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione, questa Direzione Generale non potrà più procedere alla revoca del provvedimento legittimamente adottato e, quindi, produttivo di effetti.
Al riguardo, si evidenzia che si è riscontrato che in molti casi i Comandi/Enti non provvedono alla immediata notifica agli interessati dello stesso provvedimento, lasciando a questi ultimi la possibilità di mutare la propria decisione circa la cessazione dal servizio permanente. PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE  LA CIRCOLARE , CLICCA QUI ,PER GLI ALLEGATI E LA TABELLA RIEPILOGATIVA, CLICCA I LINK DI  SEGUITO  

TABELLA RIEPILOGATIVA

ALLEGATO A Continua ↓



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