Causa di servizio, il giudizio del Comitato di verifica è vincolante per la P.A.

Non lascia spazio a dubbi la Sentenza del Tar Toscana, l’amministrazione è tenuta a recepire ed a far proprio il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Infatti solo ed unicamente al Comitato di verifica per le cause di servizio compete l’accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio. Detto organo esprime un parere definitivo di secondo grado, anche con riferimento al nesso causalità, inteso come specifico fattore di rischio invalidante.

A farnele spese, un Maresciallo della GdF , posto in congedo per inidoneità fisica nell’anno 2001, il quale oltre a vedersi rigettare il ricorso , è stato pure condannato rimborsare le spese ed onorari di causa, per un importo di mille euro .

Di seguito la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea OMISSIS, Lorenzo OMISSIS, con domicilio eletto presso Lorenzo Calvani in -OMISSIS-, ;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in -OMISSIS-, ;

per l’annullamento

del Decreto 655 prot. 92368/Pos. – Atti – del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del 9.3.2010, notificato il 17.9.2010, con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio -OMISSIS-del ricorrente e conseguentemente negato il diritto al conseguimento dell’equo indennizzo, e di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 23.6.2005 notificato il 16.3.2009, ed il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 16.10.2009 notificato unitamente al provvedimento impugnato il 17.9.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il Presidente OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Il ricorrente, già Maresciallo della GdF e in congedo per inidoneità fisica dall’anno 2001, espone di essere affetto da -OMISSIS- definita “Lievi note -OMISSIS-”, ma ben più correttamente diagnosticata come “-OMISSIS–OMISSIS-” ormai cronicizzata, dalla Commissione Medica di 2° Istanza del Ministero della difesa nel 2003. Con nota trasmessa il 27.6.2008, ma notificata il 16.3.2009, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il parere negativo del Comitato di Verifica al riconoscimento della dipendenza dell’-OMISSIS- “Lievi note -OMISSIS-” da causa di servizio, espresso dallo stesso Comitato nell’adunanza del 23.6.2005.

2- Premesso di non aver mai manifestato disturbi -OMISSIS-prima dell’arruolamento, né nel corso del servizio prestato presso la Guardia di Finanza – dove ha raggiunto il grado di Maresciallo Aiutante – fino all’estate del 1999, l’interessato ricorda che nella primavera di quell’anno, quando prestava servizio presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della -OMISSIS-, venne inviato ad eseguire una completa e complessa verifica fiscale presso uno dei più grandi cantieri navali industriali italiani, con sede legale ed amministrativa a -OMISSIS-. -OMISSIS– Per l’esecuzione di tale incarico il ricorrente assume di essere stato costretto, tutti i giorni della settimana, a recarsi da -OMISSIS- a -OMISSIS- dove si trovava tutta la documentazione dell’impresa; ciò avrebbe comportato continui viaggi, con percorrenze di centinaia di chilometri spesso nel periodo estivo allorché i trasferimenti erano resi più gravosi dal caldo e dal movimento turistico in una zona tipicamente di mare, nonché da un atteggiamento di non collaborazione dei soggetti verificati, oltre che dalle sollecitazioni dei propri superiori a concludere l’accertamento.

4- Dopo una lunga ricostruzione della propria situazione di salute e professionale determinatasi dopo la conclusione delle operazioni di verifica, il ricorrente lamenta che la dipendenza da causa di servizio sia stata negata dal Comitato di verifica con la seguente mpotivazione: “non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’-OMISSIS- non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”. Ad avviso del ricorrente – il quale, peraltro, non articola nessun formale motivo di illegittimità come invece impone l’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a. – l’esposta motivazione non solo contraddice radicalmente la valutazione già espressa dalla C.M.O. di -OMISSIS- ma addirittura sarebbe affetta da manifesta illogicità, difetto di istruttoria e contraddizione nella propria apodittica affermazione, la quale non avrebbe tenuto conto della certamente non casuale perfetta concomitanza e contemporaneità tra gli eventi cui il Maresciallo -OMISSIS-è stato assoggettato negli anni 1999-2000 ed il manifestarsi dei disturbi con la connessa evoluzione peggiorativa delle proprie condizioni -OMISSIS-, che ne hanno determinato l’inidoneità all’impiego. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio con memoria formale di tre pagine. All’udienza del 26 ottobre 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

5 – Il ricorso è infondato, secondo le ormai consolidate opinioni giurisprudenziali in materia di equo indennizzo, con riferimento al ruolo del CVCS, al nesso di causalità tra -OMISSIS- ed attività di servizio, nonché all’onere della prova di tale nesso incombente sul richiedente.

6 – Quanto al ruolo che il CVCS assume nel procedimento di concessione dell’equo indennizzo, si è da tempo statuito che con l’entrata in vigore del DPR n. 461 del 29 ottobre2001 l’amministrazione è tenuta a recepire ed a far proprio il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale è stato istituito dal “legislatore” con una funzione di primazia e centralità, cioè come l’organo consultivo a cui, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione del suddetto beneficio, l’ordinamento affida il compito di esprimere il giudizio conclusivo sull’eziologia professionale dell’-OMISSIS- del pubblico dipendente, con una valutazione che prevale, assorbendoli, sui giudizi espressi sulla stessa questione da altri organi precedentemente intervenuti, quale la C.M.O., rispetto al cui parere il Comitato – al di là di adeguata istruttoria, documentata presa visione di tutti gli atti presupposti e trasparente indicazione degli stessi – non ha oneri di specifica motivazione contraria e non è configurabile il vizio di contraddittorietà.

6.1 – In definitiva, la novità legislativa del 2001 ha affidato al solo Comitato l’accertamento della dipendenza delle -OMISSIS- e patologie da causa di servizio (art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001), trattandosi di organo che, per la particolare competenza tecnica dei suoi componenti, esprime un parere definitivo di secondo grado (o, come usa dire la giurisprudenza, “di sintesi”). Come tale, esso prevale su quelli precedentemente espressi da altri organi medico-legali.

Su tale specifico punto si vedano, fra le innumerevoli sentenze: TAR Palermo, Sez. I, 4/11/2016, n. 2534; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 27/09/2016, n. 9950; T.A.R. Toscana, sez. I, 30/03/2016, n. 544 e n. 542; C.G.A., 25 settembre 2015, n. 617 e 14 aprile 2014, n. 212; Cons. Stato, sez. III, 11/11/2014, n. 5545; Cons. Stato Sez. III, 2-7-2013, n. 3551; idem, sez. III, 18/4/2013, n. 2195; idem, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5835; idem, sez. III, 20 gennaio 2010, n. 1935; idem, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7616 ).

6.2 – Corollario di quanto detto è che il parere del Comitato per la verifica della cause di servizio – proprio per il ruolo di centralità, concentrazione e supremazia che la riforma normativa del 2001 ha inteso riservargli – costituisce giudizio di discrezionalità tecnica, sostanzialmente vincolante per l’Amministrazione, nel senso che essa non se ne può discostare, a meno che non ravvisi una evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità; del pari e specularmente, anche il giudice, chiamato a vagliare la legittimità di tale parere, può esercitare in proposito solo un cosiddetto “sindacato estrinseco”, nel senso che la contestazione di una valutazione medico legale tecnica, quale è quella resa dal Comitato, può attenere unicamente ad aspetti di incongruità, irrazionalità e inadeguatezza espositiva degli atti istruttori e degli elementi complessivamente acquisiti ai fini del giudizio finale.

A quest’ultimo riguardo, fra le più recenti, si vedano: T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 14/11/2016, n. 11276; TAR Palermo, 04/11/2016, n. 2534/2016, cit. supra, cui va aggiunta la sentenza 20 settembre 2016, n. 2208; TAR Lazio, Roma, sez. II, 27/09/2016, n. 9950; T.A.R. Toscana, sez. I, 30/03/2016, n. 544; T.A.R. Reggio Calabria, 12 maggio 2016 n. 498; T.A.R. Lazio, Roma, I quater, 23 febbraio 2016, n. 2520; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 17 dicembre 2015 n. 3610; T.A.R. Lazio, sez. I, 13 aprile 2015 n. 5371; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398; ma v. anche Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195; idem, sez.V, 19 novembre 2012, n. 5835; idem, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; idem, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; idem. Sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; idem, IV, 25 maggio 2005, n. 2676; idem, IV, 18 febbraio 2003, n. 877.

7 – Anche per quanto riguarda il profilo del nesso di causalità che deve intercorrere tra -OMISSIS- denunciata dal dipendente e l’attività di servizio da lui espletata, le relative acquisizioni giurisprudenziali sono consolidate, nel senso che:

7.1 – nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, tali da costituire – secondo un criterio di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto alla gamma variegata del complesso delle prestazioni normalmente e naturalmente connesse al profilo professionale posseduto dal dipendente – uno specifico fattore di rischio invalidante; fatti ed eventi che vanno necessariamente documentati; con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni connaturali e coerenti con la qualifica posseduta e le mansioni svolte, quali sono gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario ( e non specifico) naturalmente connesso allo status di appartenente alle Forze di Polizia o Armate; status il quale richiede, necessariamente, tipologie di prestazioni lavorative normalmente più impegnative rispetto ad altre categorie di pubblici dipendente.

Su tale specifico punto si ritiene sufficiente richiamare: T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 14/11/2016, n. 11276; T.A.R. Toscana 6/7/2015 n. 1007; TAR Molise, I, 27.3.2015, n. 137T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 16/01/2015, n. 330; T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936; TAR Basilicata, I, 8.7.2014, n. 438;; TAR Lazio, I, 23.6.2003, n. 5513.

7.2 – Di conseguenza, in mancanza di un’adeguata dimostrazione di specifiche, circostanziate, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego idonee ad evocare in via diretta – per la loro specifica, prolungata e significativa anomalia rispetto al pur gravoso quadro prestazionale ordinariamente connesso allo status posseduto – un collegamento qualificato con le -OMISSIS- denunciate, sì da assurgere a fattore (con)causale delle stesse, le censure di eccesso di potere rivolte all’operato della CVCS sono da intendere prive di fondamento (cfr. sull’onere della prova in questo ambito, T.A.R. Toscana, 27/06/2016, n. 1070; idem, 30/3/2016, n. 544; idem, n. 495/2016 cit.; idem, n. 1007/2015, cit.; idem, 25/02/2016 n. 335; T.A.R. Napoli Sez. VI, 16/01/2015, n. 330; T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936; T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 2 agosto 2013, n. 2057; T.A.R. Puglia, Bari, I, 31 maggio 2013, n. 884;; Cass. sez. Lavoro, 15 ottobre 2014, n. 21825).

7.3 – In altri e più espliciti, seppur esemplificativi, termini riferiti alla fattispecie in esame, se un militare della GdF lamenti di avere svolto, nell’arco della sua carriera, le molteplici e pur gravose prestazioni richiedibili ad un qualsiasi appartenente al Corpo, senza che nessuna di quelle prestazioni si caratterizzi per specifica, anormale gravosità e prevalga rispetto alle altre, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporali – usando la terminologia delle norme lavoristiche in materia di mansioni superiori – ovvero, ciò che è lo stesso, in mancanza di un’adeguata dimostrazione di specifiche, circostanziate, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego (per usare un linguaggio ricorrente del CVCS), il parere negativo dello stesso organo tecnico medico-legale resta immune da censure di illegittimità.

7.4 – Il sopra ricordato principio di causalità (o rischio) specifica sotto il profilo mansionale sembra, peraltro, trovare conforto nei recenti, restrittivi interventi del legislatore.

Come noto, infatti, L’art. 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici: c.d. manovra Monti/Salva Italia ) ha abrogato – restando invariate le forme di tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e salvi i procedimenti amministrativi pendenti ala data di entrata in vigore del decreto – gli antichi istituti dell’accertamento della dipendenza dell’-OMISSIS- da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Deroghe sono state previste nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Si tratta di un intervento apparentemente distonico rispetto ai principi di garanzia sintetizzati nell’art. 38, comma 2, Cost.; tant’è che parte dell’opinione pubblica e del movimento sindacale bollò il decreto Monti Salva Italia come “Provvedimento eclatante ed odioso in un Paese come l’Italia dove si registrano numerosissimi infortuni sul lavoro”.

7.5 – In realtà, per chi ha vissuto, attraverso l’esperienza giurisprudenziale, i decenni di grandi abusi che sono stati perpetrati nei confronti dei tanti istituti di garanzia (si pensi solo ai congedi aggiuntivi per cure termali, da molti pubblici dipendenti usati come strumento fraudolento per allungare il periodo di ferie; oppure alle pensioni di invalidità elargite a intere popolazioni di sportivi o doppiolavoristi), si è trattato di un intervento teso, come le altre misure antispreco contenute nelle centinaia di interventi legislativi emergenziali succedutisi soprattutto nell’ultimo decennio , a contenere gli elevatissimi costi per l’Erario derivanti da un ricorso massivo ed indiscriminato ad una forma di tutela patrimoniale sacrosanta sul piano dei principi, ma fortemente abusata dai pubblici dipendenti.

Sempre chi ha vissuto i decenni della finanza allegra del secolo scorso non può dimenticare il fenomeno – registrato sempre nell’esperienza giurisprudenziale – della corsa all’equo indennizzo per patologie sovente banali da cui è affetta gran parte della popolazione attiva; corsa che ha innestato un continuo conflitto tra organi medico legali più o meno benevoli (in particolare, commissioni mediche e il vecchio CPPO), a sua volta generatore di un vastissimo contenzioso innanzi ai Giudici amministrativi e contabili, i quali creavano giurisprudenze inevitabilmente ondivaghe e contrastanti.

7.6- In quest’ottica di contenimento e razionalizzazione di spese da riconoscimento di cause di servizio, si collocano gli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati in materia di rapporto di causalità tra fatti e condizioni di servizio ed insorgenza della malattia, ispirati – attraverso la prova rigorosa da parte del dipendente di avere svolto attività particolarmente stressanti e gravose rispetto a quelle complessivamente e variegatamente rientranti nelle plurime mansioni afferenti la qualifica posseduta dal lavoratore – alla medesima finalità di contenimento della spesa, secondo un’applicazione delle norme coerente con rigorosi principi di effettività ed efficienza causale e di onere probatorio.

8 – Per venire al caso di specie, il ricorrente invoca a presupposto causale del proprio stato-OMISSIS-circostanze lavorative (meglio specificate sopra sub punto 3) che appartengono al normale bagaglio mansionale di un qualsiasi appartenente alla GdF: cioè attività ispettivo-contabile tesa alla verifica del rispetto delle norme tributarie da parte di un operatore economico; verifica la quale avviene normalmente e naturalmente presso la sede aziendale e che comporta quindi, necessariamente, continui spostamenti dalla propria sede di servizio. Né risulta dagli atti che tali spostamenti si siano caratterizzati, in concreto, per particolari, specifici e gravosi disagi eccedenti quelli naturalmente connessi con l’appartenenza ad un Corpo Armato o di Polizia. Sotto tale profilo il parere del CVCS si presenta, finalmente, scevro dai dedotti vizi di eccesso di potere. Il Comitato, infatti, da un lato ha proceduto all’esposizione dei processi eziologici che innestano la patolgia in questione e dall’altro ha evidenziato le condizioni di non anormalità dei fatti di servizio invocati dall’interessato: normalità inidonea, in quanto tale, a costituire specifico rischio professionale.

9- Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono come doveroso (art. 26 c.p.a.) la soccombenza, ma sono liquidate nella minor misura correlata alla pochezza della difesa dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione, delle spese ed onorari di causa, liquidati in complessivi euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati

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