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Carabinieri per la Marina – Trasferimento lecito se vi è tensione tra i reparti

Un diverbio non reso noto tra un Maresciallo della Marina Militare ed un Appuntato dei Carabinieri, ha causato il trasferimento di quest’ultimo. A proporre il trasferimento lo stesso Comando Carabinieri per la Marina , nella convinzione che la presenza dell’Appuntato era divenuta incompatibile con il regolare andamento e regolarità del servizio. Questo in relazione alla situazione di tensione esistente nel reparto e dei commenti sfavorevoli che tale episodio aveva generato nel riferito contesto militare.Infatti, a detta del Comando, per la notorietà dell’episodio, in tutto l’ambiente militare si era creato un significativo pregiudizio dell’ amministrazione con riferimento anche al delicato compito di polizia militare affidato all’Arma nella indicata base navale.

L’ Appuntato, trasferito d’autorità presso la Regione Carabinieri Puglia si è rivolto al Tar, che gli ha dato torto. Secondo i giudici infatti, il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio e la tutela dell’immagine della p.a. prevale sinanche sulle esigenze personali e familiari dell’interessato, che non possono essere oggetto di specifica comparazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2006, n. 3460).

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2006, proposto da:
omississ, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio La Rosa, Antonella Trombacco, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva

del trasferimento d’autorità dal Comando Carabinieri per la Marina-Stazione CC Marina di Maribase-Taranto alla Regione Carabinieri Puglia, Stazione CC S.GioVanni Rotondo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso il Comando Carabinieri per la Marina-Stazione CC Marina di Maribase-Taranto, è stato, con il provvedimento impugnato, trasferito d’autorità presso la Regione Carabinieri Puglia, Stazione CC S.Giovanni Rotondo.

La sintetica esposizione motivazionale del provvedimento impugnato, invero, deve essere completata con il rinvio, per relationen, alla nota di prot. 1/222-1 del 5 ottobre 2005 del Comandante del Comando Carabinieri per la Marina.

Nella indicata nota veniva riportato, come motivo del richiesto trasferimento, l’animato diverbio insorto tra il ricorrente ed un sottufficiale del medesimo reparto che, proprio per la notorietà dell’episodio in tutto l’ambiente militare, ha arrecato, a detta del comando, un significativo pregiudizio alla amministrazione con riferimento anche al delicato compito di polizia militare affidato all’Arma nella indicata base navale.

Per tali ragioni il Comando Carabinieri per la Marina avanzava la proposta di trasferire il ricorrente, nella convinzione che la sua presenza era divenuta incompatibile con il regolare andamento e regolarità del servizio, in relazione alla situazione tensione esistente nel reparto e dei commenti sfavorevoli che tale episodio aveva generato nel riferito contesto militare.

Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente con il ricorso oggetto del presente scrutinio e contestuale richiesta di misura cautelare che veniva, però, respinta.

Alla pubblica udienza del giorno 27 settembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nei motivi di gravame il ricorrente non ha contestato l’episodio in sé, ma ha fornito dello stesso una diversa lettura.

La parte imputa la causa dell’alterco, presupposto al trasferimento, alla esclusiva responsabilità del sottufficiale.

Premette il ricorrente che il comportamento inadeguato tenuto dal maresciallo deve collegarsi, da un lato, alla intransigente applicazione delle norme da parte dello stesso ricorrente, che avrebbe provocato, a dire dello stesso, ingiustificate reazioni anche dei militari della Marina, dall’altra dalla solida posizione economica della famiglia del ricorrente, motivo questo di palese insofferenza e risentimento nei confronti dello stesso.

Ciò detto, la parte ricorrente, con il primo motivo di gravame, ha ritenuto che il trasferimento disposto nei suoi confronti costituisse un trasferimento d’ufficio e segnatamente un trasferimento d’ufficio a seguito di rinvio a giudizio.

Conseguentemente lo stesso sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con le previsioni di cui all’art. 3 della L. 97/2001.

Con il secondo motivo la parte contesta il reparto in cui lo stesso è stato trasferito, perché ciò costituirebbe : “ sotto il profilo della organizzazione un cambio di appartenenza di Amministrazione o di organizzazione”, in contrasto con il citato articolo 3.

Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Amministrazione erariale.

Sul punto è necessario osservare che il presente gravame è stato proposto prima della adozione del D.lvo 2 luglio 2010, n. 104.

Conseguentemente la riferita eccezione, non rilevabile d’ufficio, doveva, a mente dell’art. 31 della L. 1034/1971, essere sollevata, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla costituzione in giudizio ( Cons. St., Ad.Pl., n. 1/2011).

Pertanto la relativa eccezione deve essere respinta.

Con riferimento al merito della questione giudiziaria il Collegio osserva.

Nessuno dei motivi di gravame avanzati sono conferenti.

Il trasferimento del militare operato dalla p.a., invero, in disparte la formula utilizzata, costituisce un trasferimento per incompatibilità ambientale, come si evince dalla nota del 5 ottobre 2005, mutuata, come detto, integralmente dal provvedimento contestato.

Ciò precisato deve osservarsi che l’istituto in questione afferisce ad una ampio potere discrezionale della p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 337; sez. III, 12 settembre 2014, n. 4660; sez. III, 12 novembre 2014, n. 5569; da ultimo: sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 804) e il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103; sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1276; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4023) perché l’istituto in questione è volto a mantenere integro il prestigio ed il decoro della p.a., asseritamente pregiudicati da comportamenti che hanno prodotto un tale nocumento alla Amministrazione.

La tutela dell’immagine della p.a. prevale sinanche sulle esigenze personali e familiari dell’interessato, che non possono essere oggetto di specifica comparazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2006, n. 3460).

In ogni caso, è opportuno precisare che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato a superare la situazione concreta in cui, la permanenza del dipendente in un ben individuato contesto, non può proseguire, se non a scapito del prestigio dell’Amministrazione, tanto che, la eventuale sanzione disciplinare irrogata per il medesimo fatto, può coesistere con il riferito trasferimento essendo provvedimenti diversi con finalità differenti.

In tale ottica la giurisprudenza è ferma nel ritenere che non è significativa l’origine della situazione d’incompatibilità ambientale venutasi a creare, nel senso che questa prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’Amministrazione sia solo messo in pericolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2013, n. 3739).

Nel caso di specie non è in contestazione il comportamento tenuto dal ricorrente e presupposto al provvedimento, all’evidenza contrario agli specifici obblighi di comportamento di un militare dell’Arma, che hanno provocato un oggettivo discredito all’Istituzione.

Né, al riguardo può opporsi una disparità di trattamento con l’altro protagonista della vicenda, atteso che il sistema gerarchico impone puntuali modalità di reclamo avverso i comportamenti dei superiori ritenuti non conformi, non giustificando, né ammettendo, come invece è accaduto nel caso di specie, una aperta e diretta contrapposizione dialettica del subordinato.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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