Canone TV – no alle autocertificazioni anticipate – modalità corretta di pagamento

In un articolo del 14 dicembre, avevamo parlato delle differenti tipologie di esenzione dal canone RAI , allegando la relativa modulistica di richiesta dell’ esenzione,  da inviare all’ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino ( leggi l’articolo qui: https://nonsolomarescialli.it/modulistica-allegata-canone-rai-esonerati-gli-enti-militari-ma-non-chi-vive-in-caserma/ , specificando che per le strutture militari o per il personale appartenente alla N.A.T.O. , era già previsto, come in precedenza, l’esenzione dalla suddetta tassa.

Oggi , senza voler creare allarmismi, vogliamo comunque rendere note le procedure corrette per pagare il canone , richiederne l’eventuale esenzione e comprendere se siamo a rischio sanzioni, o  magari, rischiamo di vederci corrisposto il pagamento di arretrati.

L’unione Consumatori ci fa sapere che è errato presentare una autocertificazione “anticipata”, ma bensì bisognerà attandere la richiesta “indebita” del pagamento del canone Rai e soltanto dopo presentare l’eventuale richiesta di esenzione.

Nella fattispecie , tra gli errori più comuni, ci sarà sicuramente l’intestatario del contratto di fornitura elettrica  diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Un classico è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito che paga  l’abbonamento alla tv.’ Possibile che alla moglie sia chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, sia considerato un evasore.

Comunque, caso per caso, qualsiasi  dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata” e andrà ripresentata di anno in anno.

Il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio.

E’ bene ricordare che le autocertificazioni devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R.   445/2000, quindi andrà sempre accluso un documento di identità e, nel caso di dichiarazioni mendaci, si potrà incorrere in sanzioni , cosi come dispone l’ art. 76 dello stesso D.P.R.. (fonte:http://www.agi.it/rubriche/la-voce-del-consumatore/2016/01/02/news/canone_rai_in_bolletta_i_consigli_dellunc_per_ridurre_i_rischi-350988/ ).

In ultimo, ma non meno importante, c’è la possibilità che chi inizia a versare il canone da quest’anno, con la bolletta, è esposto al rischio di pagamento di sanzioni ed arretrati relativi agli abbonamenti dei  anni passati ( massimo 10), a meno che non abbia effettuato opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi tv.

Ad esempio,  diviene operativo il canone in bolletta quando contribuente inizia a pagare senza sollevare eccezioni (non ha la tv, ha suggellato il televisore, il canone è a nome di un altro familiare, ecc.);
– di conseguenza, il fisco presume che il contribuente abbia sempre avuto la tv e, quindi, l’obbligo del pagamento del canone Rai, anche negli anni precedenti, e procederà ad un accertamento nei suoi confronti;
– a questo punto, il soggetto in questione avrà due strade: o dimostrare, con fattura, ricevuta o scontrino alla mano, di possedere la tv soltanto dal 2016, oppure pagare arretrati, sanzioni e interessi. Questo potrà avvenire nel caso di  nessun condono tombale o agevolazione , quindi è bene mettere le proprie carte in regola .

Per dubbi e perplessità si consiglia di leggere qui: http://quifinanza.it/tasse/canone-rai-prescrizione-e-arretrati/42375/

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento