BOZZA 875 SUI SINDACATI MILITARI : I 5 STELLE SI RIPRENDONO IL TESTO MA C’È ANCORA MOLTO DA FARE

Art. 28.
(Disposizioni transitorie)

1. Successivamente all’entrata in della presente legge verrà abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgeranno entro il duecentoquarantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
3. I delegati della rappresentanza militare rimarranno in carica esclusivamente per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, fino all’elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
1. 1. Deidda, Ferro.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare;
b) al comma 5, sostituire le parole: gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari con le seguenti: i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.
1. 2. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Conseguentemente all’articolo 13, sopprimere il comma 2.
1. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari sono improntati ai seguenti principi con le seguenti: Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono costituirsi quando sono in possesso dei seguenti requisiti.
2. 1. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.


ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari e mantenimento dei requisiti).

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l’atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all’apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.
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2. È istituita presso il Ministero della difesa un’unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell’unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l’unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell’economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell’economia e delle finanze.
3. 1. Deidda, Ferro.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Ministro dell’economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l’assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) al comma 2, dopo le parole: entro aggiungere le seguenti: e non oltre;
c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È istituito presso il Ministero della difesa l’Osservatorio permanente sull’associazionismo sindacale militare al quale è attribuito il compito di monitorare il mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte delle associazioni sindacali militari. Con il regolamento di attuazione previsto dall’articolo 17 sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento del predetto Osservatorio;
d) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I decreti ministeriali con i quali sono conferiti l’assenso di cui di comma al comma 1 e la revoca di cui al comma 4 sono pubblicati nelle forme previste dal regolamento di attuazione previsto dall’articolo 17.
3. 2. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Al comma 2, dopo le parole: dall’articolo 2 aggiungere le seguenti: e ne verifica ogni tre anni la permanenza.
3. 3. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L’eventuale diniego deve avvenire in forma scritta e motivata, indicando la parte di statuto incompatibile o in contrasto con i principi generali di cui all’articolo 2.
3. 4. Chiazzese.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il Ministero non emetta alcun provvedimento nel suindicato termine di novanta giorni si intende formato il silenzio assenso.
3. 5. Deidda, Ferro.

Al comma 4 dopo le parole: Ministro competente aggiungere le seguenti: avvisa in forma scritta l’Associazione Sindacale
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della necessità di adeguarsi alla normativa ed in caso di mancata ottemperanza dopo 90 giorni.
3. 6. Del Monaco.

ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sostituire le parole: di singole categorie con le seguenti: di una o più categorie;
b) sopprimere la lettera h).
4. 1. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Al comma 4, lettera b), prima delle parole: proclamare lo sciopero inserire le seguenti: minacciare o.
4. 2. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso la rappresentanza di una singola categoria all’interno di una singola associazione professionale a carattere sindacale tra i militari non deve superare il limite del settantacinque per cento dei propri iscritti.
4. 3. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;.
4. 4. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: su tutte le con la seguente: sulle;
b) sostituire le parole: con le sole eccezioni con le seguenti: ad eccezione.
5. 1. Losacco, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Lotti, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: in quanto strettamente connesse all’efficienza e all’operatività dello strumento militare nazionale con le seguenti: al solo fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate.
5. 2. Aresta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. La salute e la sicurezza sul lavoro rientrano nelle materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell’ambito delle prerogative di natura sindacale, senza limitazioni.
5. 3. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 6.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: degli iscritti; aggiungere le seguenti: verifica sulla;
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b) dopo le parole: accordi contrattuali. aggiungere le seguenti: È esclusa qualsiasi forma di contrattazione decentrata.
6. 1. Rosato, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: o sovvenzioni in qualsiasi forma aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la devoluzione di patrimonio residuo allo scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
7. 1. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Lotti, Rosato.

Al comma 4 sostituire le parole: della difesa di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze con la seguente: competente.
7. 2. Frusone.

Al comma 5, sostituire le parole da: e il rendiconto fino alla fine del periodo con le seguenti: , entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’esercizio si riferisce, ed il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell’anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l’assenso di cui all’articolo 3.
7. 3. Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 8.

Alla rubrica sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.
8. 1. Gubitosa.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: da militari in servizio effettivo, fino a: iscritti all’associazione stessa con le seguenti: iscritti all’associazione stessa che sono, alternativamente:
a) militari in servizio effettivo, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare;
b) militari in ausiliaria;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai fini dell’eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
c) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa non sindacale;
d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.
8. 2. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È eleggibile il personale militare purché in possesso dei seguenti requisiti:
non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere;
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non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa;
non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.
8. 3. Aresta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.
1-bis. Non possono ricoprire le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui all’articolo 1094 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e il Comandante generale della Guardia di Finanza.
8. 4. Zicchieri, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell’eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
c) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego, ovvero dal servizio, o averla riportata nei cinque anni precedenti all’assunzione della carica, o in stato di aspettativa non sindacale;
d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale, dal libro secondo del titolo secondo del codice penale, nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.
8. 5. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
8. 6. Galantino.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: e non può essere frazionata;
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.
8. 7. Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 9.

Al comma 1 dopo le parole: fuori dall’orario di servizio aggiungere le seguenti:, ad eccezione di incontri autorizzati tra le parti e delle riunioni di cui al comma 2 dell’articolo 10,.
9. 1. Rossini.

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: di vertice.
9. 2. Iorio.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: in luogo di operazioni aggiungere le seguenti: in attività operativa, addestrativa ed esercitativa;
dopo le parole: fuori del territorio nazionale, aggiungere, in fine, le seguenti: inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali, ovvero distaccato individualmente.
9. 3. Rosato, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

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Al comma 3, dopo le parole: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le aggiungere la seguente: preminenti.
9. 4. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 3, alla fine del periodo aggiungere il seguente: sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell’articolo 13.
9. 5. Iovino.

ART. 10.

Al comma 2, dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari,.
10. 1. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio.
10. 2. Russo.

Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.
10. 3. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le eventuali controversie sono regolate dall’articolo 17-bis.

Conseguentemente dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Giurisdizione)

1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all’articolo 3.
*10. 4. La Relatrice.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le eventuali controversie sono regolate dall’articolo 17-bis.

Conseguentemente dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Giurisdizione)

1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all’articolo 3.
*10. 8. Aresta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
10. 5. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*10. 6. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.



Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
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all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*10. 7. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Dopo l’articolo 10 inserire i seguenti:

Art. 10-bis.
(Assemblea sindacale nazionale)

1. L’assemblea sindacale nazionale è composta dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all’articolo 13 e rappresenta unitariamente tutte le categorie di personale della Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento.
2. Ogni assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a un cinquemillesimo della forza effettiva della Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell’anno precedente, arrotondato per eccesso.
3. I membri di cui al comma 2 sono designati dalle associazioni di cui al comma 1 fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali al loro interno, secondo il numero di posti attribuito a ciascuna di esse con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in modo proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per tre anni, senza possibilità di proroga.
4. I membri nominati dalle associazioni sindacali militari interforze all’interno dell’assemblea sindacale nazionale appartengono alla Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare cui detta assemblea è riferita.
5. La composizione dell’assemblea deve prevedere la presenza di almeno un membro per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.
6. La revoca dell’assenso ministeriale a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell’assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, tra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell’articolo 13 della presente legge già componenti dell’assemblea nazionale. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nell’assemblea sindacale nazionale ne determina la decadenza e la conseguente facoltà per l’associazione di appartenenza di nominare un sostituto fra coloro che ricoprono cariche dirigenziali al proprio interno per la residua durata del mandato.
7. Con il regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, sono definite le modalità di costituzione e funzionamento delle assemblee sindacali nazionali.

Art. 10-ter.
(Ruolo e compiti delle assemblee sindacali nazionali)

1. Alle assemblee sindacali nazionali sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
2. Le assemblee sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori o i Comandi generali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
3. Le assemblee sindacali nazionali di Forza armata o di corpo di polizia a ordinamento militare possono riunirsi congiuntamente in assemblea nelle sedi ritenute utili, per formulare pareri e proposte e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
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4. Le assemblee sindacali nazionali possono altresì essere ascoltate, anche congiuntamente, dalle Commissioni parlamentari delle Camere, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
10. 01. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo 10, inserire i seguenti:

Art. 10-bis.
(Assemblea sindacale nazionale)

1. È istituita l’Assemblea sindacale nazionale per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, ripartita in sei sezioni, rispettivamente rappresentative del personale militare dell’Esercito, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Ciascuna sezione rappresenta il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. L’Assemblea sindacale nazionale è composta dai rappresentanti delle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale.
2. L’Assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a due cinquemillesimi della forza effettiva della Forza armata o di polizia a ordinamento militare di riferimento, quale risulta al 31 dicembre dell’anno precedente, arrotondato per eccesso.
3. I membri delle sezioni che costituiscono l’Assemblea sindacale nazionale durano in carica per quattro anni. Essi sono nominati direttamente dalle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale tra i militari che ricoprono cariche direttive al loro interno, ciascuna per il numero di posti ad essa attribuito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività.
4. Qualora una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari, rappresentate nella Assemblea sindacale nazionale perda i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, i posti ad essa attribuiti sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, per la residua durata del mandato, tra le altre associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale, con esclusione dell’associazione non più legittimata. Qualora un membro delle assemblee sindacali nazionali perda i requisiti di cui al comma 5, decade dal mandato e l’associazione di appartenenza nomina un nuovo rappresentante per la residua durata del mandato.
5. Può essere nominato membro di una sezione dell’Assemblea sindacale nazionale il militare che ricopra una carica direttiva in una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, il quale:
a) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
b) non sia sottoposto a misure cautelari personali;
c) non sia sospeso dall’impiego né fruisca di aspettativa per causa diversa dall’aspettativa sindacale;
d) non si trovi nella condizione di imputato;
e) non si trovi nella condizione di indagato per alcuno dei reati indicati all’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Per le associazioni di carattere interforze, il criterio di proporzionalità di cui all’articolo 13 comma 1 è ragguagliato esclusivamente al numero degli iscritti appartenenti alla Forza armata o di polizia di riferimento; i rappresentanti nominati dall’associazione quali membri dell’assemblea sindacale nazionale devono essere militari appartenenti a tale Forza armata o di polizia.
7. Ciascuna associazione nomina i membri dell’assemblea sindacale nazionale, nel numero dei posti ad essa attribuito,garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compreso il personale dei gradi dirigenziali.

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