Anche un Maresciallo dell’ Aeronautica ottiene l’ applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54




Pubblichiamo la sentenza integrale della Corte dei Conti Regione Calabria emessa lo scorso 26 settembre relativa alla richiesta di un Maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 2016, del diritto al ricalcolo riliquidazione e pagamento del proprio trattamento pensionistico , con l’applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092/1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

Al riguardo bisogna rammentare che Il sottosegretario Galli, rispondendo ad una interrogazione parlamentare presentata al Ministro del Lavoro dall’ Onorevole D’Arienzo , ha evidenziato che l’INPS ha proposto appello e che il giudizio è tuttora pendente, assicurando nel contempo che il  Governo, nel rispetto dei tempi della magistratura contabile, valuterà eventuali azioni da intraprendere nel momento in cui si concluderanno le cause pendenti””

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il giudice unico delle pensioni

Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente

SENTENZA N. 236/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21704  del registro di segreteria , proposto da G. B. ( Omissis) , nato a Omissis il Omissis , rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Veltri congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Luigi  Veltri , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omissis alla Omissis Omissis, avverso  Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP – in persona del legale rappresentante p.t.

MOTIVI DELLA DECISIONE




1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig.B.  ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del proprio trattamento pensionistico , con l’applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092/1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

2) Il ricorrente premette di aver prestato la propria attività  lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa AER  con la qualifica di Maresciallo dell’Aeronautica;  di essere cessato dal servizio in data 7.9.2016 per inidoneità permanente al servizio militare  incondizionato; di aver maturato alla data del 31.12.1995, 17 anni, 6 mesi e 22 giorni di anzianità; di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

3) Con memoria del 31.8.2018 si è costituito l’Inps opponendo l’infondatezza dell’istanza.

In proposito rileva che al momento del collocamento in quiescenza il ricorrente aveva maturato un’anzianità superiore ai vent’anni,  sicché l’art. 54 invocato non poteva trovare applicazione.

3) All’odierna udienza, udite le parti, la causa è posta in decisione.

4) Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5) La disamina deve  essere preceduta da alcune considerazioni.

Come è noto negli anni 90, il sistema pensionistico ha subito una sostanziale trasformazione con la l. 335/1995, introduttiva del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori in servizio al 31.12.1996.

Detta novella, tuttavia, nei confronti dei soggetti che alla data 31.12.1995 avessero già maturato un’anzianità  pari o superiore a diciotto anni, ha  fatto salvi i diritti pensionistici già maturati  secondo le regole previgenti; mentre per gli altri lavoratori  ha previsto un sistema misto disponendo all’art .1 comma 12  il seguente meccanismo:

“Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità  contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a)    della quota di pensione corrispondente alle anzianita’ acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b)    della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità’ contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Ebbene,  il ricorrente,  come detto, rientra in quest’ultima categoria in quanto al 31.12.1995 vantava un’anzianità  inferiore ai 18 anni.

6) Tuttavia,  l’Ente previdenziale, nel calcolare la quota retributiva della  pensione del ricorrente, ha applicato l’aliquota di rendimento prevista dall’ 44 del d.p.r., e cioè del 35% sino al quindicesimo anno aumentata dell’1,80 per ogni anno successivo.

7) Detta modalità di calcolo, invero,  è quella che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili.

E’ fin troppo evidente, infatti, che il legislatore ha inteso disciplinare in modo differente, sebbene parallelo,  le pensioni del personale civile che matura il diritto a pensione al quindicesimo anno di lavoro effettivo con l’aliquota del 35%  che aumenta ogni anno del 1,8% e le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio utile con l’aliquota del 44% e la mantiene invariata sino al ventesimo anno, oltre il quale l’aliquota aumenterà dell’1,80.



Al ricorrente, pertanto, l’Ente previdenziale avrebbe dovuto applicare, per la quota A di pensione, l’aliquota prevista  per i militari, e quindi quella del 44%.

Secondo la tesi dell’INPS, tuttavia, la disposizione, interpretata in senso strettamente letterale, si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che, pacificamente, possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore.

Ma una tale interpretazione contrasta con il secondo comma dell’art. 54 laddove il legislatore stabilisce che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale ultimo disposto, infatti,   a parere del giudicante impedisce l’opzione ermeneutica fatta propria dall’Ente previdenziale.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto nel senso  che deve dichiararsi il diritto del ricorrente di vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico, nella quota retributiva, avendo a riferimento l’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/73 e non quella del 35% prevista dall’art. 44  per il personale civile.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Attesa la complessità della controversia, nonché il contrasto giurisprudenziale che caratterizza la materia, si compensano le spese del  giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso   in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente a vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota calcolato mediante il sistema retributivo, l’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.  Condanna l’Amministrazione al pagamento dei ratei arretrati maggiorati degli emolumenti accessori per come indicato in parte motiva. Compensa le spese del giudizio.

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Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.9.2018.

Il Giudice

f.to Ida Contino

Depositato in Segreteria il 26/09/2018

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