Figli minori di 3 anni – Trasferimento negato a Maresciallo della Finanza – Amministrazione condannata





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Il dissenso dell’amministrazione riguardo al trasferimento del dipendente che abbia formulato istanza ai sensi dell’art.42 bis del D.lgs 26 marzo 2001, n.151 ,deve essere giustificato da circostanze eccezionali delle quali occorre dar conto nel corpo motivazionale del provvedimento di rigetto.

Se l’amministrazione giustifica l’atto a causa delle carenze di risorse nella categoria ispettori” , secondo il Tar Lombardia con la sentenza N. 01208/2018 del 04/05/2018   , la decisione non è decisiva .

La giurisprudenza ha poi chiarito inoltre che tali eccezionali circostanze debbono riguardare la specifica posizione lavorativa del dipendente e che, quindi, è necessario, affinché la domanda possa essere legittimamente rigettata, che venga comprovata l’indispensabilità e/o insostituibilità del dipendente medesimo il cui trasferimento potrebbe pertanto arrecare irrimediabile pregiudizio all’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317).

In proposito si osserva che l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124 del 2015 stabilisce che <<il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta […] ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi eccezionali>>.

In questo LINK puoi leggere cosa prevede L’art.42 bis del D.lgs 26 marzo 2001, n.151

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