Aspirante VFP1 in Marina scartata per “deficit naturale cm. 158” – Il Tar annulla tutto

Ennesima sentenza che condanna le commissioni per gli accertamenti psico-fisici. Una aspirante VFP1 della Marina Militare viene scartata durante le visite con la motivazione di “deficit naturale cm. 158” . Continua ↓ 

Il Tar si esprime a favore dell’Aspirante volontaria e specifica per l’ennesima volta che: il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, le quali possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, ma su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto. Continua ↓

LA SENTENZA

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 7476 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizia Adriana Sindoni (cod. fisc.: SNDPRZ64T66H175F), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Lanzilao, in Roma, via Attilio Regolo, n. 12/D;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

-del verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici VFPI – MARINFERM Taranto -notificato a Taranto il 20 Aprile 2016, con il quale la ricorrente è stata esclusa dall’arruolamento per VFP1 con la motivazione “deficit naturale cm. 158“;

– ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 27 giugno 2017, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 16.6.2016 e depositato in data 28.6.2016, la ricorrente premetteva di aver presentato domanda di partecipazione per il reclutamento, per l’anno 2016, di 1500 volontari in ferma prefissata di un anno (VF121) nella Marina Militare (G.U.R.I. del 13/10/2015), indicando qual settore di impiego: “CEMM navale e CP” e ricevendo, in data 27 ottobre 2015, e-mail di conferma della candidatura, con identificativo “Volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI) nella Marina Militare 1B-4885“.

Precisava che, dopo aver superato le prove per gli accertamenti attitudinali nonché tutte le visite mediche e le prove fisiche espletate in data 18, 19 e 20 aprile 2016, presso la Caserma “Castrogiovanni” di Taranto, veniva esclusa dall’arruolamento VFPI con la motivazione “deficit staturale cm. 158“.

Avverso la suddetta decisione amministrativa, interponeva l’odierno gravame, fondato sui seguenti motivi di diritto:

1)violazione dell’art. 7 del bando, nonché dell’art. 1 della Legge 12 gennaio 2015 n. 2. Eccesso di potere;

Il bando non avrebbe imposto a pena di esclusione il limite dell’altezza di 161 cm. per le donne e, comunque, gli accertamenti psico-fisici della ricorrente si sarebbero svolti in data 20.4.2016, cioè successivamente all’entrata in vigore della legge 12.1.2015 n. 2 e del “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma della L.I 2.01.2015, n. 2″, entrato in vigore il 13.1.2016, giusta pubblicazione del 29.12.2015 sulla Gazzetta Ufficiale del DPR 17 dicembre 2015 n. 207.

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2/2 del D.P.C.M. 22.7.1987 n. 411, nonché dell’art.1955 del Divo. n. 66/2010, nonché dell’art. 587 del DPR n. 90/2010.

La definizione di un limite di altezza sarebbe altresì discriminante, poiché l’ammissione di militari di statura inferiore a quella richiesta non comporterebbe pregiudizi alla funzionalità delle F.F.A.A. , come comprovato dalla novella del 2015.

Con atto depositato in data 11.7.2016, si costituiva formalmente l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso e, in data 20.4.0217, depositava documentazione.

Con memoria depositata in data 26.5.2017, questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione proposta dalla ricorrente.

Con memoria depositata in data 26.5.2017, la ricorrente evidenziava che era stata incorporata, in data 2.11.2016, quale VFP1 presso la Scuola Sottoufficiali della Marina Militare di Taranto e che, dal 6.12.2016, prestava servizio presso la Capitaneria di Porto di Crotone, come comprovato dall’attestato di servizio n.10/2017, depositato il 16.5.2017.

Precisava che, nelle more del giudizio, aveva svolto quasi sette (dei dodici) mesi di servizio, eguagliando in merito e capacità psico-fisiche non solo le sue colleghe donne, ma anche i cadetti maschi, con ciò rendendo concreta prova della illegittimità e discriminatorietà dell’avversato provvedimento di esclusione.

Alla camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.Con il primo mezzo, parte ricorrente deduce che il bando non avrebbe imposto a pena di esclusione il limite di altezza di 161 cm. per le donne e, inoltre, che gli accertamenti psico-fisici della ricorrente presso “MARINFERM” si sarebbero svolti in data 20.4.2016, cioè successivamente all’entrata in vigore della Legge 2.1.2015 n. 2 e del “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma della L.I 2.01.2015, n. 2“, entrato in vigore il 13.1.2016, giusta pubblicazione del 29.12.2015 sulla Gazzetta Ufficiale del DPR 17 dicembre 2015 n. 207.

La normativa concernente l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate è stata oggetto di profonde modifiche da parte della Legge n. 2/2015, la quale, sostituendo il previgente requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’articolo 587 del D.P.R. 15.3.2010 n. 90, ha stabilito che il candidato al servizio deve rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare ed alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento.

La legge in parola, pubblicata nella Gazz. Uff. 22.1.2015 n. 17, entrata in vigore il 6 febbraio 2015, con l’art.1, 2° comma, rinvia ad un regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, per l’adozione delle modifiche da apportare al D.P.R. n. 90/2010, al fine di adeguarlo alla disposizione di cui all’art.1, comma 1°.

Il D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, con l’art. 5, comma 3°, stabilisce: “ Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”.

Il successivo art. 6 stabilisce:

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni;

b) all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse;

c) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi;

d) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, le parole: «statura determinata ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874» sono soppresse.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, non e’ piu’ applicabile, altresi’, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco”.

Il D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207 è entrato in vigore il 13.1.2016 , cioè successivamente alla data di pubblicazione del bando in questione (G.U.R.I. del 13/10/2015).

Il bando, con l’art. 7, comma 3°, elenca espressamente le varie cause di esclusione dalla procedura selettiva de qua e, fra queste, non menziona quella inerente l’indicato limite di statura, per cui, nel silenzio della lex specialis di gara, la P.A., nella specie, non avrebbe potuto disporre una causa di esclusione, in applicazione di una normativa che, alla data del 20.4.2016 – in cui ha avuto luogo il contestato accertamento fisico- era già stata espressamente abrogata dall’art. 6, comma 2°, del precitato D.P.R. n. 207 del 2015.

Pertanto, la censura merita adesione.

2. Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce che la definizione di un limite di altezza sarebbe altresì discriminante, poiché l’ammissione di militari di statura inferiore a quella richiesta precedentemente non comporterebbe pregiudizi alla funzionalità delle F.F.A.A. , come comprovato dalla novella del 2015.

Come evidenziato dal parere Cons. Stato n. 2636/2015, in attuazione dei principi stabiliti con la Direttiva Comunitaria 2000/78/CE, la finalità perseguita dal legislatore con la legge 12 gennaio 2015 n. 2, è quella di “non precludere l’accesso ai Corpi suddetti [forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco] in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto”.

Inoltre, il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, le quali possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, ma su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto.

Pertanto, anche questa censura merita adesione.

In definitiva, il ricorso si appalesa fondato e va accolto, e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

2. La circostanza che la fattispecie involve la soluzione di questioni di diritto intertemporale induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D. Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

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